Compenso dell’amministratore per il 110%: è l’assemblea a decidere il quantum
L'entità non è frutto, né potrebbe esserlo, di alcuna predeterminazione normativa
A cura di Smart24Condominio
L'amministratore condominiale, in quanto mandatario dei condòmini, assume in tema di appalto di opere per la manutenzione straordinaria di alcune delle parti comuni del fabbricato la veste di “committente” dei lavori, la quale equivale a quella di “responsabile dei lavori”. Il committente, in particolare, è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (articolo 89 del Dlgs 81/2008). Per il testo unico sulla sicurezza, in effetti, il responsabile dei lavori è il «soggetto che può essere incaricato dal committente a svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto» (articolo 89 del Dlgs 81/2008).
Non solo: l’articolo 90, rubricato «obblighi del committente o responsabile dei lavori», e l’articolo 157, rubricato «Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori», sanciscono che tra le due figure non sussiste alcuna differenza sostanziale di sorta. L’amministratore, in quanto committente, può, quindi, essere responsabile dei lavori, ma la differenza di posizione rispetto a questa figura appare, secondo quanto qui riportato, solo latamente formale.
Cionondimeno l'agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello 913-471/2020, ha riferito che la remunerazione riconosciuta all'amministratore, per lo svolgimento delle attività inerenti la “manutenzione straordinaria” o le “innovazioni”, possa rientrare nel bonus fiscale da riconoscere ai contribuenti solo nel caso in cui lo stesso assuma la veste di responsabile dei lavori, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2006. Tutto ciò opportunamente premesso, per quanto riguarda il compenso da riconoscere all'amministratore per le incombenze di cui alle attribuzioni “straordinarie” in disamina, giova precisare che l'entità dello stesso non è frutto di alcuna predeterminazione normativa, né diversamente potrebbe esserlo, siccome rimessa, in sede assembleare, alla mera negoziazione tra le parti, cioè tra lo stesso mandatario dei condòmini e questi ultimi.
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