L'esperto rispondeCondominio

Condominio con due impianti di citofonia: chi paga le spese

È tenuto al pagamento solo chi trae utilità dal servizio

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di Augusto Cirla

La domanda

La domanda
Un condomino, 25 anni fa, ha avuto la necessità di installare il videocitofono e ha offerto la possibilità di fruire dell’impianto, partecipando alle spese di installazione, a chi fosse interessato. Solo io ho aderito all’offerta, e l’installazione è stata realizzata senza alcuna delibera scritta di autorizzazione, considerando che fosse superflua la forma scritta dopo averne messo a conoscenza tutti i condòmini. Attualmente il citofono che serve i restanti otto condòmini non funziona per una utenza, e il condominio vorrebbe sostituire tutto l’impianto ripartendo la spesa, per teste, tra tutti i dieci condòmini. Io e l’altro condomino, che siamo formalmente staccati dall’impianto non più funzionante, non reputiamo giusto partecipare alla spesa del nuovo impianto, dato che fin da allora abbiamo costituito un condominio parziale di fatto e oggi utilizziamo il nostro impianto autonomo, funzionante, che abbiamo pagato e sempre riparato a nostre spese. Quale è l’opinione dell’esperto?

La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 dicembre

Sembra evidente che, nel caso prospettato, l'impianto citofonico, contrariamente a quanto di norma accade, non sia di proprietà comune a tutti i condòmini, e che addirittura l'edificio sia dotato di un duplice impianto, l'uno destinato a servire solo due condòmini con videocitofono, e l'altro a servire i restanti otto senza tale sistema, ma con il semplice citofono. Si ritiene che, qualora questi ultimi decidano di sostituire tale secondo impianto perché non funzionante, anche nel limite di una sola utenza, tocchi ad essi sostenerne pure la relativa spesa, ripartendola solo tra di loro, e senza nulla poter chiedere agli altri due condòmini serviti da un autonomo impianto. Questi, infatti, non traggono alcuna utilità dal nuovo impianto e il citofono, d'altro canto, è un servizio non certo indispensabile per ogni condomino: è possibile rinunciarvi oppure optare, come nella fattispecie in esame, per una diversa soluzione. L'addebito della spesa per la sostituzione in capo a tutti i condòmini appare pertanto arbitrario e dunque illegittimo, dovendo essere posta solo a carico di coloro, appunto i restanti otto condòmini, che ne trarranno utilità.

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