Condominio

Consentita la sopraelevazione in violazione della normativa antisismica se non intacca la stabilità dell'edificio

L’ordine di demolizione è illegittimo se si dimostra che lo stabile è idoneo a far fronte al rischio sismico

di Roberto Rizzo

Deve essere respinta la domanda di demolizione proposta dal condominio contro la sopraelevazione realizzata sul lastrico solare dal proprietario esclusivo, quando la violazione della normativa antisismica contenuta nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pur accertata, non sia tale da compromettere la stabilità dell'edificio. La presunzione di pericolosità della sopraelevazione per inosservanza della richiamata normativa di settore, non è, infatti, assoluta, ma può essere superata fornendo la prova che non solo la sopraelevazione ma anche la struttura sottostante, gravata di ulteriore carico statico, sia comunque idonea a fronteggiare il rischio sismico.

Con questi principi di diritto, enunciati nell'ordinanza 23454/2022, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da un condominio per la cassazione della sentenza 3214/2021 della Corte di appello di Roma, la quale, a sua volta, aveva confermato la decisione del Tribunale, relativa al rigetto della domanda di demolizione della sopraelevazione realizzata, dal proprietario esclusivo, sul lastrico solare.

La vicenda

Il ricorrente, soccombente in primo e in secondo grado, aveva posto a fondamento delle proprie ragioni l'assunto per il quale la contestata sopraelevazione fosse stata realizzata in violazione della normativa antisismica contenuta nel Decreto ministeriale 14/2008 e, pertanto, sarebbe stato necessario provvedere al ripristino, mediante demolizione, dello stato dei luoghi preesistente all'intervento edilizio contestato. La Cassazione, richiamando costante giurisprudenza di legittimità, ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per come formulato, in quanto la presunzione di pericolosità della sopraelevazione per inosservanza della normativa antisismica non è assoluta, ma può essere vinta dalla prova contraria, che evidenzi come, non solo l'aumento volumetrico, ma anche la struttura sottostante, sia idonea a fronteggiare adeguatamente il rischio sismico (Cassazione, 2000/2020; Cassazione, 3196/2008).

La prova dell'idoneità statica del fabbricato

Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma aveva già accertato la sussistenza dell'idoneità statica dell'edificio anche dopo la sopraelevazione, riportandosi integralmente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado. L'ausiliario del giudice, infatti, pur accertando il mancato rispetto della normativa antisismica da parte dell'autore della sopraelevazione, aveva escluso che l'attività edilizia posta in essere avesse compromesso, in concreto, la stabilità dell’edificio, giudicando lo stesso idoneo a fronteggiare adeguatamente il rischio sismico, anche dopo l'intervenuta modificazione strutturale. Poiché anche la Corte d'appello aveva condiviso integralmente l'analisi tecnica del consulente, escludendo che l’ampliamento edificatorio avesse implicato la necessità di una nuova valutazione, in termini di sicurezza, della stabilità dell'edificio ed eventuali adeguamenti strutturali per effetto delle opere realizzate, la Cassazione, in applicazione del principio della doppia conforme, ha disatteso le censure anche in sede di legittimità.

Nessun risarcimento per il condominio ricorrente

Avendo, infatti, la Corte distrettuale già esaminato la questione, ed avendo supportato la propria decisone con motivazione congrua, logica e coerente, al giudice di legittimità viene preclusa ogni nuova analisi sul punto, con conseguente inammissibilità di ogni ulteriore doglianza da parte del ricorrente. Parimenti, per la Suprema corte, deve essere rigettata ogni richiesta di risarcimento danni avanzata dal condominio ricorrente, attesa la mancata formulazione di censure autonome avverso la statuizione di rigetto impugnata e l'inesistente quantificazione del danno presuntivamente lamentato, peraltro non adeguatamente dimostrato. A tali premesse, non può che conseguire la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'irrogazione, in danno del soccombente, dell'ulteriore sanzione consistente nel versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

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