Condominio

Consulenza tecnica di mediazione ed utilizzabilità in giudizio

Può rivelarsi utile strumento in procedimenti che riguardano questioni tecniche: tabelle millesimali, infiltrazioni, realizzazione di un cappotto termico

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di Fabrizio Plagenza

Secondo il Dlgs 2010/2018, articolo 8 comma 1, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Perché prendere in considerazione una consulenza tecnica nella fase della mediazione? Perché alcuni procedimenti di mediazione hanno ad oggetto questioni specificatamente tecniche. Si pensi a questioni riguardanti : tabelle millesimali, infiltrazioni, realizzazione di un cappotto termico, esecuzione di opere appaltate. Ecco che, allora, la funzione della consulenza tecnica in una fase che precede il giudizio è di assoluta importanza, quando la materia sottoposta al mediatore ha natura tecnica.

La Ctm, Consulenza tecnica di mediazione
Con il termine Ctm si indica sia la perizia (consulenza) che il consulente. Nasce, come detto, dall'esigenza tecnica in mediazione. Ci si chiede, giustamente, quale efficacia abbia la perizia resa nel procedimento di mediazione. Occorre dire che la perizia è una dichiarazione di scienza. Il procedimento di mediazione è caratterizzato da riservatezza. Pertanto, in linea di principio gli effetti della Ctm rimangono confinati nella mediazione e saranno d'ausilio alle parti per comprendere meglio i termini della controversia. Tuttavia le parti possono decidere di derogare al principio di riservatezza e stabilire che la Ctm possa fare ingresso nell'eventuale successivo giudizio.

Quale l'utilizzabilità della perizia nell'eventuale successivo giudizio?
A tale quesito risponde la sentenza 1094 del Tribunale di Roma, depositata il 24 gennaio 2022.La causa nasceva a seguito di opposizione da parte del condominio, avverso un decreto ingiuntivo notificato dall'ex amministratore che lo aveva ottenuto richiedendo compensi ed anticipazioni relative al suo mandato. Già in sede monitoria, l'ex amministratore aveva prodotto (e poi allegata nuovamente nel giudizio di opposizione), «la relazione redatta dal consulente tecnico nominato dall'organismo di mediazione e di conciliazione» cui il medesimo ex amministratore si era rivolto. La produzione della consulenza tecnica redatta dal Ctm è risultata dirimente.

Si legge, infatti, nella sentenza 1094/2022 che «Deve quindi ritenersi come, attesa la produzione effettuata, le censure dell'opponente in ordine all'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione del decreto non debbano essere condivise, e ciò tenuto conto dell'illustrata prova scritta posta a base della richiesta in sede monitoria». L'ex amministratore, infatti, aveva richiesto una consulenza tecnica volta alla verifica della regolarità contabile di tutte le sue gestioni, sia ordinarie che straordinarie ed il Ctm«ha concluso affermando la regolarità contabile delle gestioni», evidenziando come il credito ancora vantato dall'opposto in relazione ai propri compensi e alle anticipazioni effettuate, risultasse esattamente quello richiesto con il decreto ingiuntivo.

Nessuna violazione delle regole di riservatezza
Sull'utilizzabilità della consulenza tecnica redatta nel corso di un procedimento di mediazione che si concluda senza accordo, il Tribunale di Roma ha affermato che essa (la relazione) «può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza in virtù di un equilibrato contemperamento fra l'esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all'interno di tale procedimento» (in questo senso Tribunale Roma 17 marzo 2014).

Nel caso trattato dal giudice capitolino, inoltre, la consulenza risultava redatta sulla base della documentazione fornita anche dal condominio e che, a fronte dell'indagine compiuta e della metodologia seguita, la stessa merita di essere pienamente condivisa, anche tenuto conto, per come già rilevato, delle contestazioni formulate e degli elementi di prova introdotti da parte opponente a sostegno delle rimostranze formulate.Il Tribunale di Roma, in passato, aveva espresso il principio secondo cui laddove la consulenza tecnica ottenuta in sede di mediazione sia di per se stessa completa ed esaustiva, il giudice potrà rigettare la richiesta di Ctu (consulenza tecnica d'ufficio) in giudizio, valorizzando le operazioni peritali del procedimento di mediazione (Tribunale di Roma, sezione XII civile, ordinanza 9 settembre 2019).

Considerazioni conclusive
Appare doveroso, secondo il parere personale dello scrivente, rivalutare l'utilità del procedimento di mediazione e della consulenza tecnica all'interno del procedimento stesso. Ad avviso di chi scrive, peraltro, la mossa vincente operata dall'ex amministratore con la Ctm richiesta in mediazione, denota competenza e conoscenza del procedimento di mediazione, spesso non ravvisabile nell'operato di tanti professionisti.

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