La domanda
La domanda
In un condominio con 200 alloggi sono stati deliberati lavori che danno diritto al superbonus del 110 per cento (cappotto termico), con cessione del credito al general contractor. I lavori vanno molto a rilento e, sicuramente, non finiranno entro il 31 dicembre 2023. Che cosa rischiamo in caso di lavori completati dopo tale data?
E, se interrompessimo i lavori iniziati, quali conseguenze ci sarebbero?
La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 7 novembre
Il 110% per gli interventi sui condomìni si applica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. L'aliquota scende al 70% e al 65% rispettivamente per le spese sostenute nel 2024 e per quelle sostenute nel 2025 (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020). In quanto il beneficiario è un committente privato, vale sempre il principio di cassa; rilevano, cioè, le spese effettivamente sostenute al 31 dicembre 2023 e pagate con bonifico bancario o postale. Inoltre, per il 110 per cento, sempre entro il 31 dicembre 2023, il condominio può optare per lo sconto in fattura, senza effettuare pagamenti, e con l’emissione della fattura del fornitore. I lavori devono essere quantomeno iniziati al 31 dicembre 2023, ma l’ultimazione può avvenire successivamente (si veda anche la circolare 16/E/2021). In ogni caso, le eventuali spese ulteriori per l’ultimazione dei lavori sostenute nel 2024 o 2025 fruiscono della minore aliquota del 70 per cento (per il 2024) e del 65 per cento per il 2025.
In caso di concordata interruzione dei lavori sopraggiunta tra le parti, occorre stornare le fatture già emesse e, se il credito è stato ceduto, l’impresa deve non accettare lo stesso nel suo cassetto fiscale.
Viceversa, se l’impresa interrompe i lavori e non li porta a ultimazione, in ogni caso può essere citata per il risarcimento danni. In contenzioso, il giudice dovrà valutare la responsabilità contrattuale dell’appaltatore, anche tenuto conto del blocco dell’acquisto dei crediti fiscali da parte delle banche, conseguente ai continui cambiamenti normativi.
La responsabilità sarà valutata in base ai criteri comuni ex articoli 1453 e 1455 del Codice civile; per l’eventuale applicazione della penale in caso di inadempimento, o di ritardo nell’adempimento, si applicherà l'articolo 1382 del Codice civile.



