Condominio

Covid 19: possibile la sospensione delle rate pagate in conversione del pignoramento

Nel caso specifico il debitore aveva regolarmente versato quanto dovuto sino al sorgere dell’emergenza pandemica

immagine non disponibile

di Fabrizio Plagenza

Accade non di rado che la morosità in condominio abbia raggiunto un'importo tale che la scelta del pignoramento immobiliare appaia l'unica strada percorribile per recuperare gli oneri condominiali non pagati. Vero è che l'esecuzione immobiliare presenta importanti costi e diverse insidie, sia procedurali che sostanziali. Tra queste ultime, accade spesso che l'immobile che si intende pignorare o che sia stato pignorato, sia gravato da garanzie ipotecarie, concesse al momento dell'acquisto dell'immobile.

I fatti
Nel caso trattato dal Tribunale di Roma, un condominio della capitale aveva dapprima ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società costruttrice e proprietaria di diversi immobili siti nello stabile condominiale. Il credito portato dal decreto ingiuntivo era ingente così che, dopo alcuni pignoramenti sui conti corrente della società, condomina morosa, andati a vuoto, il condominio decideva di intervenire in una procedura esecutiva già azionata da un altro creditore.

Il fine è sempre lo stesso : recuperare forzosamente il credito mediante la vendita forzata dell'immobile pignorato. Per evitare che gli appartamenti di proprietà del debitore, venissero venduti all'asta, il condomino moroso chiedeva di convertire il pignoramento, sostituendo ai beni pignorati, dei pagamenti rateali sino al saldo.

La richiesta di stop al pagamento delle rate
Concesso il beneficio, la debitrice iniziava con i pagamenti rateali, sempre puntualmente adempiuti almeno sino a prima dell'avvento del coronavirus. Infatti, in periodo di pandemia, il condomino moroso chiedeva al Giudice dell'Esecuzione, se poteva beneficiare della sospensione dei termini procedurali prevista dal Dpcm del 17 marzo 2020 e, per l'effetto, se era legittimato a sospendere il pagamento dei ratei.

Infatti, con l'articolo 83 comma 2 del Dpcm del 17 marzo 2020, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso di tutti i termini procedurali. Secondo la posizione della debitrice, anche il termine del pagamento dei ratei di conversione del pignoramento immobiliare appariva ricadere nella previsione di cui all’ articolo 83 comma 2 del Dpcm del 17 marzo 2020.

L’accoglimento della domanda
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Roma, «di conoscere se il termine di versamento del rateo mensile di conversione del pignoramento immobiliare in proprio danno» e «scadente al giorno 28 di ciascun mese, risulti sospeso dal 09 marzo 2020 al 15 aprile 2020 in forza dell'articolo 83 comma 2 del Dpcm del 17 marzo 2020». Con provvedimento del 28 aprile 2020, il Tribunale Civile di Roma, sezione Esecuzioni immobiliari, confermava che «il termine di pagamento dei ratei è sospeso dal giorno 9 marzo 2020 a tutto il giorno 11maggio 2020».

Appare, indubbiamente, importante la decisione del Giudice dell'esecuzione, di ritenere sospeso, dal 9 marzo alla data dell’ 11 maggio 2020, anche il termine per il pagamento delle rate della conversione del pignoramento. Infatti, il condomino moroso in questione, gravato dal pagamento mensile di oltre trentamila euro per ogni singolo rateo sino al saldo, ha potuto, così, beneficiare della sospensione del termine del pagamento. Meno soddisfatti saranno, al momento, i creditori presenti nella procedura esecutiva che subiranno un ritardo nel recupero del loro credito, già ampiamente dilatato nel tempo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©