Danni da cosa in custodia: responsabilità soggettiva ed oggettiva del condominio
Unico fattore esimente è il caso fortuito
Con la sentenza 3914/2022 pubblicata il 02 novembre 2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è tornato ad occuparsi di danni da cosa in custodia e di riparto dell'onere probatorio tra le parti.
I fatti di causa
Nel caso trattato dal Tribunale campano, emergeva che un condomino lamentava danni da infiltrazioni che, a suo dire, erano causati dalla condotta colposa attribuibile al condominio. Citava, pertanto, l'ente di gestione, al fine di sentirne dichiarare l'esclusiva responsabilità in ordine ai danni cagionati al proprio immobile per effetto di infiltrazioni scaturite dalla rottura di una tubatura condominiale d'acqua. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni derivanti dal danneggiamento dell'immobile e di quelli patiti per effetto del mancato utilizzo del medesimo immobile, nonché la condanna del condominio all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la causa delle infiltrazioni.
Si costituiva il convenuto condominio, il quale contestava le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto e domandava altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagine assicurativa così che, in caso di condanna, intervenisse l'assicurazione in manleva.La domanda, pertanto, veniva inquadrata come causa per danni da cosa in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile.Veniva in rilievo la predetta fattispecie,considerato che il condominio, quale ente con specifiche funzioni deliberative e di gestione, è appunto considerato come il custode, ex articolo 2051 Codice civile, dei beni costituenti parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 Codice civile.
La responsabilità del condominio custode
Il condominio, infatti, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad altri condòmini o a terzi estranei al condominio.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorda l'inquadramento della giurisprudenza sul tema.La Cassazione, Sezioni unite, numero 3672/1997, infatti, ha chiarito che si tratta di responsabilità scaturente da ipotesi di natura oggettiva ed soggettiva :
«a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determinante il danno (Cassazione 1948/2003 e 1127/2008)».
Il caso fortuito unico fattore esimente
Il limite che interrompe il nesso causale tra condotta ed evento è costituito dal caso fortuito, «fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento». In sostanza – ricorda la sentenza in commento - la disciplina di cui all'articolo 2051 Codice civile esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, «interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (tra le altre Cassazione 1127/2008; n. 376/2005; n. 15429/2004)».
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2051 il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini di cui sopra.Venendo al giudizio in questione, la domanda veniva accolta atteso che sia i testi che la Ctu confermava i danni e la riconducibilità alla colpa nella custodia da parte del condominio delle parti comuni.