È pacifico che l'amministratore debba informare i condòmini, in sede di rendiconto e non solo, fornendo loro dati e documenti ad “uso interno” e, come tali, non coperti da privacy.
Diversamente, non potrà affiggere in bacheca elenchi contenenti nome e cognome dei condomini morosi oppure avvisi indirizzati a singole persone con solleciti di pagamento in quanto, tale esposizione, costituisce un’indebita diffusione di dati personali e, pertanto, condotta diffamante non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri e, come tale, fonte di responsabilità civile.

I fatti di causa e le decisioni di merito

Il principio è stato applicato di recente dalla Cassazione (ordinanza 29323/2022) alla fattispecie riguardante l’affissione in bacheca - esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti - da parte dell'amministratore, di un avviso di convocazione avente all'ordine del giorno la richiesta di conciliazione da parte del condomino ingiunto da un decreto e decisioni in merito alla causa in corso.Quest'ultimo adiva il Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni al condominio e all'amministratore ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs 196/2003 (Codice della privacy) per illegittimo uso dei dati personali.

Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che l’attore non avesse adempiuto all’onere della prova in ordine ai danni patiti e al nesso causale col trattamento dei dati e che comunque, l'uso dei dati era improntato al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto ai fini, considerato che il dato inserito nell’ordine del giorno era comunque utile per far conoscere all’assemblea il motivo della convocazione. Aggiungeva, inoltre, che non era stato provato il fatto che terzi soggetti, al di fuori dei condòmini, avessero preso visione del documento.

L’individuazione del danno non patrimoniale

L'attore ricorreva in Cassazione ed otteneva l'accoglimento del ricorso in quanto, per la Corte - premesso che non è consentito l'uso degli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto al condominio, per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino - in tale situazione sussisteva un danno non patrimoniale correlato all’incidenza del trattamento illecito sul piano reputazionale, essendo il condomino ingiunto un avvocato con studio nel medesimo condominio ed essendo stata l’affissione esposta per oltre un mese in una bacheca ben visibile anche da parte dei suoi potenziali clienti. Precisava ulteriormente che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs 196 citato era determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli articoli 2 e 21 della Costituzione e dall’articolo 8 della Cedu (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).

Tale danno non si sottrae alla verifica della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» che dovrà effettuarsi attraverso il bilanciamento del principio di solidarietà ex articolo 2 Costituzione con quello di tolleranza della lesione minima, rimesso al giudizio di merito che, per la Corte, non risultava effettuato uniformemente ai principi sopra evidenziati.Per tali motivi, rinviava la decisione impugnata, innanzi allo stesso Tribunale, per un riesame.

Riproduzione riservata Ⓒ