Decoro architettonico: la violazione si valuta non solo in base all’ estetica ma anche sotto l’aspetto economico
Va provato il deprezzamento dell’edificio e dei singoli appartamenti
La Corte d'appello di Messina, con la sentenza 431 depositata il 22 giugno 2022, in tema di innovazioni ex articolo 1120 Codice civile, ha affrontato e deciso una controversia in cui si discuteva sulla legittimità dell'apposizione di una tettoia in legno su un lato della terrazza e, dall'altro lato della stessa, di un gazebo in ferro battuto. A parere dell'attrice, tali realizzazioni dovevano essere considerate illegittime in quanto «in violazione dell'articolo 1120 Codice civile, sostenendo che le stesse avessero modificato il decoro architettonico del palazzo compromettendone altresì la sicurezza».Chiedeva, di conseguenza, la condanna della convenuta alla rimozione delle opere ed al risarcimento del danno.
La pronuncia di primo grado
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea motivando che le opere in questione non risultavano in violazione di alcuna norma in materia condominiale in quanto realizzate tutte all'interno della proprietà privata, come pure che le stesse per le loro caratteristiche non compromettevano in alcun modo il decoro condominiale e non arrecavano alcun pregiudizio di natura estetica ed economica all'intero stabile. Avverso detta sentenza proponeva quindi appello la parte soccombente in primo grado.
Non necessario l’ok dell’assemblea
In sede di appello, il Collegio ribadiva il principio per il quale «è legittima l'installazione di una tettoia che non rechi danno alla stabilità e sicurezza del fabbricato condominiale e al suo decoro architettonico anche nell'ipotesi in cui con espressa disposizione il regolamento condominiale stabilisca la necessità della previa autorizzazione dell'assemblea condominiale» (trattandosi di autorizzazione che, stante l'accertata assenza di pregiudizio alla stabilità e all'estetica dell'edificio, non avrebbe potuto comunque essere negata Cassazione sentenza 16 maggio 2017 numero 12190).
Secondo tale principio, si legge nella sentenza 431/2022, la realizzazione dell'opera all'interno della proprietà individuale, purché nel rispetto dei suddetti principi, può essere eseguita da un proprietario senza necessità di specifica autorizzazione condominiale. Occorreva, pertanto, procedersi alla valutazione dell'eventuale violazione del decoro architettonico o del possibile pregiudizio alla stabilità.Sul punto, la Corte concordava con la valutazione effettuata dal giudice di prime cure e riteneva che le opere eseguite dall'appellata non costituissero pregiudizio al decoro architettonico del condominio e non determinassero danno alla stabilità.
La definizione di decoro
La Corte d'appello di Messina, richiamando i principi dettati dalla Cassazione in ordine al decoro architettonico, ricorda cosa debba intendersi per decoro architettonico : il decoro «risulta dall’insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell’edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile».
Il danno economico prodotto
Il decoro architettonico, così inteso, non è quindi un concetto legato semplicemente al gusto o all'estetica, che sono chiaramente soggettivi (ad esempio, un architetto potrebbe ritenere bella un'opera che, per un altro, è troppo evidente), ma deriva dal raffronto oggettivo dell'opera in contestazione con l'intero edificio e con la sua originaria struttura.Afferma inoltre la Suprema corte (sentenza 1286/2010) che l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere.
Dunque, su queste basi, la Corte siciliana afferma che «l'aspetto della violazione va esaminato non solo in relazione alla tutela estetica, ma anche sotto l'aspetto della valutazione economica dell'edificio e quindi dei singoli appartamenti».Nessuno di questi elementi emergeva in giudizio né l'appellante forniva la prova del deprezzamento economico degli immobili. Di conseguenza, l'appello veniva dichiarato infondato.