Nell’edificazione interrata, anche se non destinata alla presenza continuativa dell’uomo (come garage, box, cantine), è necessaria una realizzazione accurata delle opere di impermeabilizzazione secondo la migliore tecnica disponibile. Il mancato rispetto di tale requisito implica la responsabilità del costruttore e la solidale responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Lo statuisce la Corte di cassazione seconda sezione nella sentenza 1966 del 29 gennaio 2026.
L’analisi
La pronuncia in commento...


