Condominio

Dissuasori anti piccioni, l’installazione rientra le innovazioni per migliorare la salubrità dell’edificio

L’amministratore può procedere all’installazione e poi farla ratificare in assemblea dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio

di Eugenio Correale

Ad ultrasuoni, o più semplicemente ad aghi. Allontanare i piccioni, soprattutto nel periodo estivo ed in alcune città più che in altre, è argomento di assemblee condomoniali. I piccioni sono tra i volatili molesti quelli che creano maggiori problemi, svegliano all’alba con il loro suono ossessivo, sporcano balconi privati ed aree comuni con serie conseguenze per l'edificio e la salute di chi vi abita. Il guano può danneggiare in maniera irreparabile le superfici su cui si deposita, perché gli escrementi sono acidi, e corrodono legno e metallo. I colombi portano numerose infezioni, dall’aveolite allergica che attacca i polmoni alla salmonella.

La maggioranza per deliberare l’installazione di dissuasori

La installazione di dissuasori per piccioni sul fabbricato condominiale, può essere catalogata tra le innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’intero edifico e degli impianti (1120, comma 2, Codice civile); di talché la delibera che assuma tale decisione è valida ed efficace qualora approvata con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Lo precisa una sentenza del Tribunale di Bolzano, non recentissima ma sempre attuale (seconda sezione, sentenza 198 del 13 febbraio 2018).

La vicenda processuale

Un condomino aveva impugnato la decisione dell'amministratore, ritenendo non potergli essere imputata la spesa in quanto i dissuasori per piccioni erano stati installati su una singola facciata dell’edificio ed in assenza di una delibera condominiale. Il Tribunale ha potuto evidenziare che di fatto l'intervento era stato ratificato successivamente dall'assemblea con le giuste maggioranze e, nel merito, ha ritenuto che l’installazione dei dissuasori possa essere catalogata tra le innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’intero edifico e degli impianti ai sensi del novellato secondo comma dell'articolo 1120 Codice civile. Per tale ragione è stata affermata la validità della delibera assembleare che aveva ratificato l'intervento e che era stata approvata con un numero di voti che rappresentava la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.


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