La Cgt di II grado del Piemonte, con la sentenza 485 del 29 maggio 2026, sezione 3 ( pres idente Pasi, relatore Cascini), ha affermato che il mancato invio dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica all’Enea non comporta la perdita del diritto alla detrazione, trattandosi di mera irregolarità formale.

Nello specifico, una società, operante nel campo del commercio di energia elettrica, si opponeva al recupero coattivo a mezzo cartella esattoriale delle detrazioni per spese di ...

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