Con Decreto del 10 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio, il ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le “Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realtà dai comuni” di cui all'articolo 30 Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di urgenza”, convertivo, con modificazione, dalla legge 28 giugno, n 58.
I contributi assegnati ai Comuni ammontano complessivamente a 500 milioni di euro e variano in funzione del numero dei residenti. Si va da un contributo di 50.000 euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a un contributo di 250.000 euro per i Comuni che hanno più di 250.000 abitanti.
I fondi saranno destinati a finanziare opere pubbliche per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui quelli volti a migliorare l'illuminazione pubblica e/o il fabbisogno degli edifici pubblici, previa installazione di isolamento termico dell'involucro edilizio, ovvero previa realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o sviluppo territoriale sostenibile (vanno annoverati, in tal caso, tra le opere ivi comprese i sistemi di mobilità sostenibile, nonché quelli di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, ovvero ancora quelli volti all'abbattimento delle barriere architettoniche, eccetera).
Le opere finanziabili, tuttavia, devono rispondere a dati requisiti: esse, intanto:
1) non devono aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
2) devono poi essere aggiuntive rispetto quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione di cui all'anno 2019;
3) soprattutto, devono essere avviate entro e non oltre il 31 ottobre 2019 (per avvio, in tal caso, viene inteso l'inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto d'appalto).
È stato previsto che l'erogazione del contributo avverrà in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del collaudo dell'intervento realizzato.
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