Elenco morosi in condominio: legittimazione passiva in capo al condominio
Non all’amministratore personalmente, bensì a chi rappresenta il condominio pro tempore
Secondo quanto disposto dall'articolo 63, primo comma, seconda parte, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, nel testo modificato dalla legge di riforma del condominio (220/2020), l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi.
Una delle questioni che ad oggi non ha ancora trovato un'univocità di vedute all'interno della giurisprudenza è quella relativa al soggetto legittimato passivamente nei giudizi promossi dai creditori del condominio nel caso in cui l'amministratore omette o si rifiuti, senza giustificato motivo, di comunicare ai creditori i dati richiesti.
Il legittimato passivo
Infatti, all'interno della giurisprudenza si sono formati due orientamenti. Secondo un primo orientamento, legittimato passivo nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di condanna di quest'ultimo a fornire ai terzi creditori l'elenco dei condòmini morosi è il condominio in persona dell'amministratore pro-tempore e non quest'ultimo personalmente (Tribunale di Tivoli, 16 novembre 2015; Tribunale di Roma 1° febbraio 2017, Tribunale di Napoli 1° febbraio 2017, Tribunale di Roma, 17 febbraio 2020).
Un altro orientamento ritiene, invece, che nei suddetti giudizi legittimato passivo è l'amministratore personalmente, trattandosi di un obbligo che la legge pone espressamente e personalmente a carico di quest'ultimo (Tribunale di Catania, 16 gennaio 2018, Tribunale di Napoli, 1° febbraio 2017, Tribunale di Catania, 15 dicembre 2017, Tribunale di Napoli, 5 novembre 2016).
La pronuncia più recente
Nel solco del primo orientamento si è inserito di recente il Tribunale di Massa con l'ordinanza pubblicata il 29 luglio 2020. Nel caso esaminato, una società creditrice di un condominio richiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultimo. Contro l'ingiunzione di pagamento, il condominio non proponeva opposizione e la stessa veniva dichiarata esecutiva. Pertanto, stante il mancato pagamento delle somme ingiunte, la creditrice notificava al condominio l'atto di precetto con il quale intimava il pagamento di quanto dovuto.
I fatti
Essendo rimasto senza positivo riscontro anche il precetto, la creditrice al fine di poter recuperare la somma vantata nei confronti del condominio chiedeva all'amministratore di conoscere il nominativo dei condòmini morosi e la somma dovuta da ciascuno di essi, senza ottenere risposta, nonostante vari solleciti.
Pertanto, la creditrice conveniva in giudizio il condominio in persona dell'amministratore pro-tempore chiedendo che, ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'elenco dei condòmini morosi, le generalità degli stessi e le somme dovute da ciascuno di essi e, di conseguenza, venisse ordinato al convenuto di fornire quanto richiesto, nonché venisse disposta la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti per il ritardo dovuto all'omessa comunicazione dei dati, nonché la condanna a carico della compagine condominiale di una somma di denaro per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale.
La decisione
Il Tribunale, nella contumacia del condominio, ha accolto integralmente la domanda della creditrice, ritenendo che nel giudizio promosso dal creditore nei confronti del condominio per ottenere l'elenco dei morosi, la legittimazione passiva spetta a quest'ultimo e non all'amministratore personalmente.
Secondo il giudice apuano, anche se l'obbligazione prevista dall'articolo 63 delle disposizione per l'attuazione del codice civile è posta direttamente a carico dell'amministratore, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essa si inserisce nell'ambito di un rapporto contrattuale tra amministratore e condominio che può qualificarsi alla stregua del mandato. Pertanto, ha continuato, l'obbligazione «si sostanzia in una delle ipotesi di cui all'articolo 1374 Codice civile nelle quali il contratto vincola le parti non solo rispetto a quanto sia nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge (e, dunque, anche con riferimento alla specifica obbligazione di cui all'articolo 63)».
Se l’amministratore cessa l’incarico durante il giudizio
La tesi opposta, che considera legittimato passivo l'amministratore personalmente, secondo il Tribunale, non risolve la questione della possibile cessazione, nel corso del giudizio, dell'amministratore dall'incarico, ponendo così rilevanti problemi di natura giuridica (esempio interruzione del giudizio, individuazione del soggetto nei confronti del quale riassumere il giudizio), che non si verificherebbero, invece, nel ritenere la legittimazione passiva in capo al condominio.
Infatti, ha concluso, la tesi che riconosce al condominio la legittimazione passiva appare quella che di più si avvicina alla ratio della disposizione di cui all'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, anche perché in caso di inadempimento il condominio potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore.
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice