Focus del venerdì: il danno da occupazione abusiva del posto auto è credito di valore
Per stabilire il quantum deve farsi ricorso alle rendite catastali
Qual è il danno da occupazione abusiva di un posto auto privato all'interno di un'autorimessa condominiale? Ce lo dice il Tribunale di Pavia con la sentenza 195 pubblicata il 10 febbraio 2023.
I fatti di causa
Il caso da cui prende mossa la causa è l'azione del nuovo proprietario in rivendicazione, a norma della previsione di cui all'articolo 948 Codice civile, contro l'occupante abusivo del proprio stallo (definito in sentenza come “autorimessa”, quale immobile categoria C/6 per una superfice di 14 mq e una rendita catastale per € 28,20).A seguito dell'istruttoria del procedimento il giudice lombardo conclude accogliendo la domanda dell'attrice, e, quanto alla collegata domanda risarcitoria, abbracciando la tesi – definita di maggioranza - in giurisprudenza sul danno in re ipsa: quale nocumento che consegue dalla perdita della disponibilità del bene e dall’ impossibilità di conseguire da esso l’utilità che sarebbe stata ricavare per un dato periodo di tempo (Cassazione 16670/2016).
Secondo il magistrato estensore il danno per il proprietario del cespite va collegato al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato ed all’impossibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (per fondare tale argomentazione sono stati menzionati i precedenti: Cassazione 3223/2011; Cassazione 827/2006; Cassazione 13630/2001).Passando, invece, alla selezione dei criteri per quantificare in via equitativa il nocumento subito dal proprietario usurpato illegittimamente del relativo posto auto, il decidente pavese ricorre ai parametri catastali, vale a dire alla rendita catastale.
Il ricorso ai parametri catastali
Nello specifico, è stata stimata una redditività annua del bene immobile, al netto di spese gravanti su proprietario e di imposte, pari al 3% del relativo valore (e quindi, per la fattispecie, trattata la misura è stata convenuta nell'importo di 283,8 annui, vale a dire nell'importo di € 23,65 mensili).Infine, il Tribunale di Pavia ha qualificato il risarcimento del danno derivato dall’occupazione senza titolo di un bene immobile quale «credito di valore», così da applicare sulla somma riconosciuta sia la svalutazione monetaria che gli interessi legali.
La svalutazione monetaria – così sovviene il provvedimento in commento – perché ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell’illecito; gli interessi legali perché, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso fino alla data del soddisfo (Cassazione 7692/2001).