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Fotovoltaico condominiale e contatori individuali

Il tema dell'eventuale spostamento dei contatori delle singole unità immobiliari dev’essere valutato alla luce delle indicazioni dell'Arera

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di Pierpaolo Masciocchi e Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
Nel condominio in cui abito, si stanno effettuando lavori agevolati con il superbonus al 110 per cento. Per quanto il fabbricato sia datato (risale al 1950/55), tutti i contatori, alloggiati nei locali cantina all’interno della proprietà condominiale, sono già aggiornati all’ultima generazione per la lettura da remoto. Per l’installazione dell’impianto fotovoltaico condominiale, che andrà ad alimentare le utenze condominiali e la nuova caldaia, è stato già richiesto il potenziamento della linea a 15 kW, con un contatore condominiale che dovrà essere portato all’esterno. Esiste una normativa che imponga lo spostamento al limite della proprietà condominiale anche dei contatori delle singole unità immobiliari? Si tratterebbe di un intervento piuttosto oneroso.

La risposta de L'Esperto risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 febbraio

Non risulta alcuna “legge” che obblighi i singoli condòmini a installare un contatore dell’energia elettrica sul confine condominiale. Il tema dell'eventuale spostamento dei contatori delle singole unità immobiliari dev’essere valutato alla luce delle indicazioni contenute, tra l'altro, nella delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) 260/06. Il principio di fondo che ha ispirato l'intervento dell'Arera è che il posizionamento delle apparecchiature di misura debba sempre garantire un'adeguata accessibilità in sicurezza al personale del gestore di rete o del gestore contraente, minimizzando, al tempo stesso, l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile.

I rilievi più significativi presenti nella delibera sono i seguenti:
- i contatori per la produzione devono essere posti il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad alternata;
- il soggetto responsabile ha la facoltà di scegliere se installarli all'interno della sua proprietà o al confine di tale proprietà;
- nel caso in cui il luogo di installazione sia all'interno della proprietà, il soggetto responsabile si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di sua competenza;
- il contatore dev’essere accessibile in condizioni di sicurezza, senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari.

Analoghe notazioni sono contenute anche nella successiva delibera Arera 88/07, nella quale trovano conferma alcuni princìpi di fondo. Innanzitutto, quello in base al quale, nel caso di impianti di potenza nominale fino a 20 kW, le condizioni tecniche per l'installazione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal gestore di rete. In secondo luogo viene evidenziato che il posizionamento delle apparecchiature di misura dev’essere concordato con il produttore sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari. La breve - e solo parziale - disamina delle disposizioni vigenti evidenzia l'insussistenza di un esplicito ed espresso obbligo di legge che imponga anche per i contatori delle singole unità immobiliari lo spostamento al limite della proprietà condominiale.

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