L'esperto rispondeCondominio

Nelle spese coinvolte tutte le parti coperte dal lastrico

Il punto sui costi della copertura aggettante in relazione alle unità abitative

di Gaia Martinenghi

La domanda

La ripartizione delle spese per un terrazzo a uso esclusivo segue il criterio previsto dall’articolo 1126 del Codice civile, secondo il quale il proprietario del terrazzo contribuisce per un terzo alla spesa, mentre i restanti due terzi sono a carico dei condòmini che beneficiano della copertura del terrazzo in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà. Siccome alcuni condòmini ne beneficiano soltanto in piccolissima parte rispetto alle dimensioni del loro appartamento, per loro cambia qualcosa nella ripartizione? Inoltre, rientra nella copertura anche la parte aggettante del terrazzo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1 settembre 2025

La quota dei due terzi non grava su tutti i condòmini dell’edificio, ma esclusivamente sui proprietari delle unità immobiliari che si trovano nella proiezione verticale del lastrico o della terrazza, e che da essa traggono copertura, come chiarito dalla sentenza 18045/2020 della Corte di cassazione. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’estensione della copertura...