Gli interventi edilizi predisposti dai condòmini non devono modificare l’assetto architettonico del palazzo
di Rosario Dolce
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Il proprietario può fare della cosa comune un uso più intenso a patto che non ne alteri la destinazione d’uso originaria

Non si può modificare l’estetica del palazzo allocandovi un lucernario (con balcone praticabile) al posto di un abbaino. Riflette sui limiti del potere di ciascun condòmino di migliorare il godimento del proprio immobile (nello specifico un attico) rispetto ai canoni condominiali - volti alla tutela del decoro architettonico, della sicurezza e della stabilità - il Tribunale di Roma con la sentenza 2282/ 2022.
I fatti di causa
Il caso trattato prende spunto dall’iniziativa del proprietario...
Sottosuolo dell’edificio bene comune anche se non ha funzione in concreto portante
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