Gli originali dei documenti sono visionabili a richiesta
L’eventuale invio a mezzo posta elettronica certificata (pec) dei documenti non esclude il diritto del condomino di visionare i documenti originali nei locali indicati dall’amministratore
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 dicembre 2024
Si ritiene che il condomino abbia diritto di prendere visione dei documenti originali - ed eventualmente di estrarne copia - recandosi nello studio dell’amministratore. In base all’articolo 1130-bis del Codice civile, infatti, «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi...