L'esperto rispondeCondominio

Gli originali dei documenti sono visionabili a richiesta

L’eventuale invio a mezzo posta elettronica certificata (pec) dei documenti non esclude il diritto del condomino di visionare i documenti originali nei locali indicati dall’amministratore

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di Matteo Rezzonico

La domanda

Ho chiesto all’amministratore condominiale di poter vedere gli originali dei contratti e dei giustificativi di spesa degli ultimi 10 anni, appellandomi all’articolo 1130-bis del Codice civile. L’amministratore mi ha risposto, testualmente, così: «I contratti e i giustificativi degli ultimi 10 anni non rientrano nei documenti previsti dall’articolo da Lei citato». Chiedo quindi all’esperto se il condomino ha diritto di vedere gli “originali” dei giustificativi di spesa e dei contratti. Vorrei anche sapere se le copie inviate tramite posta elettronica certificata possono soddisfare la richiesta di presa visione degli “originali”.

 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 dicembre 2024

Si ritiene che il condomino abbia diritto di prendere visione dei documenti originali - ed eventualmente di estrarne copia - recandosi nello studio dell’amministratore. In base all’articolo 1130-bis del Codice civile, infatti, «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi...