L'agenzia delle Entrate, con la circolare 30/E, pubblicata in data 22 dicembre, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di superbonus. Si riportano di seguito le prime specifiche in materia.

Interventi eseguiti unicamente su pertinenze dell'immobile
Si conferma l'attenzione da parte dell'Agenzia sull'ammissione al beneficio del superbonus per le pertinenze di unità abitative. In risposta ad un quesito specifico in materia, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i lavori trainanti possano eseguirsi anche su una pertinenza indipendentemente dalla condizione che l'intervento venga eseguito anche sul relativo edificio residenziale principale. Le predette lavorazioni, comunque, dovranno rispettare i requisiti tecnici stabiliti dal Dl Rilancio articolo 119.

In ambito di lavori eseguiti su parti comuni di ed ifici o, come già espresso dalla circolare 24/E del 2020, viene ribadito che la detrazione fiscale spetta anche ai possessori delle sole pertinenze che, nel corso dell'annualità, abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Più unità abitative all'interno di uno stesso fabbricato (lavori trainati)
L'articolo 119 Dl Rilancio, comma 10, ripreso nella circolare 24/E del 2020 dall'Agenzia, prevede che i contribuenti persone fisiche possano accedere al superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. In risposta ad apposito quesito, l'Agenzia, rinnova tale previsione. Viene precisato difatti che qualora venissero svolti lavori soggetti all'applicazione del Superbonus su parti comuni di edificio, nel qual caso uno stesso soggetto risulti proprietario di più unità abitative potrà fruire di detta agevolazione per sole due unità immobiliari. Discorso differente per quanto riguarda le spese sostenute sulle parti comuni di edificio, tutte le unità potranno beneficiare dell'agevolazione prevista.

Calcolo massimali: ammessi A/1 e locali ad uso commerciale
Il calcolo dei massimali di spesa agevolabili in materia di superbonus, come più volte ripetuto, gode di svariate particolarità rispetto ai consueti bonus fiscali. Anzitutto viene applicato un principio di proporzionalità inversa, all'aumentare delle unità facenti parti del fabbricato diminuisce il massimale di spesa applicato per la stessa, inoltre, nel calcolo complessivo vengono conteggiate come unità a se stanti le pertinenze facenti parti del fabbricato oggetto di intervento. Benché vi sia una preclusione alla possibilità di godimento del superbonus (diretto come lavori trainanti ad eccezione di quelli eseguiti in condominio o indiretto per lavori trainati) da parte dei proprietari di immobili di categoria catastale A/1, in caso di condominio, ai fini del calcolo del massimale di spesa agevolabile occorre, altresì, tener conto di dette unità immobiliari presenti nell'edificio.

Il discorso si complica allorché si parli di locali ad uso commerciale. La circolare 24/E del 2020, asserisce che qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Pertanto, nel caso in cui l'edificio sia a prevalenza residenziale, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese agevolabili dovranno essere ricomprese anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce).

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