Condominio

I criteri di suddivisione delle spese di riscaldamento centralizzato

Queste spese rappresentano spesso oltre il 60% del totale delle spese annue di un condominio

di Andrea Tolomelli - Presidente Abiconf

Purtroppo non c'è pace nell'ambito dei criteri di suddivisione delle spese di riscaldamento. I criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento dal 2014 sono stati oggetto di una specifica normativa di recente rivisitata con il decreto legislativo 14 luglio 2020 numero 73. Il Dlgs 73, in attuazione di direttive europee sull'efficienza energetica (Ue 2018/2002 e 2012/27), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 175.73/2020 ed entrato in vigore il 29 luglio 2020, ha introdotto modifiche al testo del decreto legislativo 102/2014 (che a sua volta fu modificato dal decreto legislativo 141/2016).

Il decreto legislativo 102/2014
Va da subito ricordato che, il decreto legislativo 102/2014, recepiva, attraverso esplicito richiamo, il disposto della norma tecnica Uni 10200 per la determinazione dei consumi effettivi di riscaldamento e per la ripartizione dei consumi, suddividendo i costi tra quota volontaria ed involontaria. È stato così specificatamente normato il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento (ed acqua calda centralizzata) nell'ambito condominiale, colmandosi un evidente lacuna del legislatore riformatore del 2012 che in ambito condominiale, non andando a modificare gli articoli in materia di ripartizione delle spese, non affrontò nello specifico la tematica delle spese per i consumi di riscaldamento.

Le spese di riscaldamento possono genericamente riferirsi al 2° comma dell'articolo 1123 Codice civile e dunque ripartirsi in proporzione all'uso. La legge 10/91 in materia di risparmio energetico all'articolo 26, comma 5, nel classificare come innovazioni l'introduzione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione volti a suddividere tra i condòmini le spese in base ai consumi effettivi, facilitava la adozione di tali strumenti e criteri con delibera della maggioranza dei condòmini in deroga all'articolo 1120 Codice civile. Fatto il suddetto excursus storico, necessario per inquadrare la tematica, va evidenziato che, il decreto legislativo 73/2020, mantiene fermo il riferimento al quinto dell'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 102/2014, alla contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare ed alla suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle stesse, in ottemperanza anche alla legge 10/91.

I consumi effettivi
Il criterio ripartizione delle spese di riscaldamento – adottabile con i relativi strumenti di misurazione – è dunque quello dei consumi effettivi tale da distinguere tra gli effettivi prelievi volontari e la corretta individuazione della quota oggetto di dispersione delle tubazioni comuni. Viene poi completamente riformulato il comma 5 lettera d) dell'articolo 9 scomparendo così dal nuovo testo il riferimento alla norma Uni 10200, nonché alla possibilità di deroga introdotta dal decreto legislativo 141/2016 nei limiti del 70% dei prelievi volontari e 30% dei consumi involontari.

Il nuovo testo sancisce che: «quando i condomìni o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, …, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 % agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate……».

Un'attenta analisi della suddetta norma non può prescindere dal contesto generale e della vigenza dei precetti della legge 10/91 in materia di consumi energetici ed in particolare del criterio dei consumi effettivi legato all'introduzione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore.La norma UNI 10200 non è stata abrogata e continua a valere come norma tecnica di riferimento per l'individuazione della regola dell'arte. Tale norma potrà essere utilizzata su base volontaria dal tecnico chiamato ad esprimersi sulle corrette percentuali per la suddivisione tra quote di consumo volontario ed involontario con il limite minimo del 50% da attribuire gli effettivi prelievi volontari di energia termica. Anzi forse più opportunamente, costituendo la stessa un chiaro riferimento alla corretta regola dell'arte, il professionista dovrebbe motivare le ragioni della scelta di discostarsene.

L'assemblea dei condòmini cosa può fare e cosa no
Di conseguenza, l'assemblea dei condòmini, anche a seguito della recente modifica del decreto legislativo 102/2014, non è libera di determinare forfettariamente le percentuali di attribuzione delle quote di costi da attribuire ai consumi volontari ed involontari, ma dovrà riferirsi ad un preciso calcolo tecnico. In quanto in difetto rischierebbe di attuare una ripartizione non conforme all'imputazione ai singoli del consumo effettivo richiamato dalla legge 10/91.All'Assemblea permane la facoltà di decidere a quale criterio riferirsi per la suddivisione dei consumi involontari, potendo scegliere tra i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

A mio avviso la scelta dovrà pur sempre riferirsi ad un criterio proporzionale da adottarsi con delibera della maggioranza dei condòmini che rappresenti almeno la metà del valore dell'edifico in ossequio al riferimento all'articolo 1136, 2° comma Codice civile, da parte del nuovo articolo 1120 Codice civile in materia di innovazioni energetiche, nonché dei riferimenti a tale disposto nell'ambito della legge 10/91 a seguito della riforma dell'istituto del condominio di cui alla legge 220/2012. Tra l'altro non si giustificherebbe altro differente quorum più elevato o più ridotto.

L'applicazione temporale della norma
L'articolo 9 comma 5, lettera d) ultimo capoverso prosegue poi disponendo che: «È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomìni o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese».Deve anzitutto precisarsi che tale comma è stato introdotto dal decreto legislativo 141/2016 non essendo previsto nel testo originario del decreto legislativo 102/2014.

Pertanto dal 19 luglio 2014 sino al 25 luglio 2016 è rimasta in vigore una norma che non conteneva affatto tale disposto. Pertanto stante il divieto di retroattività della legge di cui all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la data di entrata in vigore del decreto a cui fare riferimento è il 26 luglio 2016. Inoltre l'interpretazione della norma ossequiosa dell'articolo 12 delle preleggi, sull'interpretazione della legge in generale, impone di non attribuire alla legge altro senso se non quello palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore.

Pertanto posto che, la norma non può essere di certo interpretata nel senso di prevedere soggetti esonerati dal perseguimento degli obbiettivi del legislatore, non è possibile dare significato a questo periodo se non nel senso che, il diverso criterio eventualmente vigente alla data del 26 luglio 2016 deve comunque essere rispettoso della corretta determinazione dei consumi effettivi. Sono pertanto da intendersi non conformi alla legge quei criteri di ripartizione che introducono coefficienti correttivi o percentuali forfettarie di dispersione per i consumi involontari diverse da quelle effettive calcolati precisamente.

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