L’art. 1102 cod. civ. intende assicurare al singolo condomino o suo conduttore la maggiore possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa, anche per fine tutto proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti.
Il quadro normativo
L’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non deve però determinare pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Per evitare tali situazioni detto utilizzo è sottoposto dall’art. 1102 cod. civ. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ciascun condomino o suo conduttore, ai sensi dell’art. ...


