Imposte indirette - IVA

Data center

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 175, 17.9.2026

Oggetto: Trattamento IVA dell'acquisto di servizi di colocation con "private cage" in data center sito in Italia. Art. 7–quater, c. 1, lettera a), DPR 633/1972

All'esito della disanima della normativa, della giurisprudenza e della prassi in tema di territorialità di servizi (art. 47 direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006; art. 31¬bis, par. 1, Reg. di esecuzione UE n. 282/2011; note esplicative della Commissione europea al Reg. UE n. 1042/2013, par.1.8; artt. 7 quater, c. 1, lett. a) e 12, DPR 633/72; sent. Corte di Giustizia U.E. 2.7.2020, causa C¬215/19, A Oy; risposta a interpello 77/E del 22.11.2018), la Risposta 175/2026, con conclusioni che appaiono contraddittorie e meritevoli di ulteriori chiarimenti, ha

- da un lato, riconosciuto che la porzione specifica del data center (ubicato in Italia e di proprietà della società italiana Beta) rappresentata da una "private cage" (interclusa su quattro lati mediante rete a maglia e dotata di una porta di accesso con serratura, ciò che la configura quale porzione specifica e identificabile del data center di proprietà di Beta), attribuita all'Istante Alfa (società di diritto estero che opera da remoto sui propri server ubicati nel data center in Italia di Beta) in uso esclusivo (elemento fattuale che differenzia la fattispecie dal caso in cui il committente disponga soltanto di armadi collocati in aree comuni di un data center, senza un diritto di uso esclusivo su una parte specifica dell'immobile), ¬costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione, la quale presenta pertanto un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile (art. 31¬bis, Reg. UE n. 282/2011), e che anche i servizi di colocation (quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza), che del pari Alfa acquista da Beta presso il data center in Italia, sono qualificabili come servizi relativi a beni immobili (art.7 quater, c. 1, lettera a), DPR 63372), con la conseguenza che la prestazione degli stessi è territorialmente rilevante in Italia;

- dall'altro lato, affermato che, per quanto riguarda il regime IVA applicabile a detti servizi, nel caso in esame, sebbene la messa a disposizione della "private cage" costituisca l'elemento principale della prestazione ai fini della qualificazione territoriale (art.7¬quater, DPR 633/72), il servizio reso da Beta non si esaurisce in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnata da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all'utilizzo della "private cage" per l'alloggiamento e il funzionamento dei server e che pertanto, coerentemente con la giurisprudenza unionale richiamata (nella sentenza A Oy la C.G. UE ha escluso la qualificazione dell'operazione come locazione immobiliare esente nelle ipotesi in cui il prestatore non si limita alla messa a disposizione passiva di una superficie o postazione ma fornisce anche beni e servizi accessori destinati a garantire l'utilizzo dei server in condizioni ottimali), si ritiene che tale prestazione non sia riconducibile nell'ambito applicativo del regime di esenzione previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i fabbricati (o loro porzioni) dall'art. 10, c. 1, n. 8), del DPR 633772 e debba essere assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Operazioni straordinarie

Fusione per incorporazione di una Società semplice in una Fondazione Ente Terzo Settore

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 171, 11.9.2026

Oggetto: Trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale di un'operazione di fusione per incorporazione di una Società semplice in una Fondazione Ente del Terzo Settore – art. 67 TUIR e art. 82, c. 3, D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

L'interessante Risposta a Interpello 171/2026 ha esaminato il trattamento fiscale da riservare agli immobili di una tenuta agricola - proprietà di una società semplice (che non svolge più attività agricola) e interamente affittata a terzi con contratto di affitto di azienda – in occasione di una fusione per incorporazione della società semplice nella Fondazione ETS senza scopo di lucro che possiede la partecipazione totalitaria nella s.s.

In tale contesto, la Risposta ha delineato il trattamento da riservare, per effetto della fusione, agli immobili della s.s. (non relativi a impresa commerciale)

- distinguendo, ai fini delle imposte sui redditi, la duplice ipotesi in cui essi confluiscano nell'impresa commerciale dell'ETS incorporante o che ricadano nell'attività svolta con modalità non commerciale del medesimo; nel primo caso con rilevanza reddituale delle eventuali plusvalenze (calcolate al valore normale) e nel secondo caso no (con mantenimento del costo fiscale che i beni avevano presso la s.s);

- riconoscendo l'esclusione da IVA per carenza del presupposto soggettivo in capo alla s.s. (in quanto ormai dedita alla sola gestione degli immobili e non più allo svolgimento di attività agricole, e tanto meno commerciali;

- riconoscendo l'applicabilità delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Credito d'imposta Zes unica

Acquisizione, mediante leasing, di un bene strumentale

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 169, 1.9.2026

Oggetto: ZES unica – Principio d'incentivazione – Applicabilità

La Risposta 169/2026 ha fornito utili chiarimenti e riscontro favorevole all'istanza presentata da una Srl che svolge attività di edilizia privata e pubblica mediante una struttura produttiva ubicata in un comune il cui territorio rientra tra quelli agevolabili ai fini della disciplina ZES Unica e che nei mesi di gennaio e febbraio 2026 – prima della presentazione della comunicazione preventiva - ha posto in essere un investimento avente ad oggetto l'acquisizione, mediante contratto di locazione finanziaria (leasing), di un bene strumentale nuovo da destinare stabilmente all'attività svolta presso la struttura produttiva.

All'esito dell'analisi normativa la Risposta agenziale 169/2026 ha concluso che l'investimento rispetta il ''principio di incentivazione'' in quanto il progetto risulta avviato successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa con la stipula del contratto di leasing, con la conseguenza che la Srl istante può beneficiare, per l'anno 2026, del Credito d'imposta ZES unica – istituito dall'art. 16, D.L. 124/2023 e reiterato senza soluzione di continuità, da ultimo dall'art.1, c. 438, lettera b), L. 199/2025, a favore delle imprese che realizzano, dal 1.1.2026 al 31.12.2028, gli investimenti ammissibili in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle zone assistite "ZES unica" delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo -, sempreché sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa in questione.

Imposte indirette - Imposta sulle donazioni

Masi chiusi, permuta di terreni e agevolazioni

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 168, 1.9.2026

Oggetto: Agevolazioni fiscali per il maso chiuso – Esclusione della decadenza in caso di permuta di terreni autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Art. 5–bis, c. 3, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228

La Risposta n. 168/2026 ha chiarito che la permuta del maso chiuso, posta in essere in conformità alle disposizioni della legge provinciale di Bolzano n. 17/2001e con l'autorizzazione dell'apposita Commissione Locale, non determina la decadenza dalle agevolazioni godute sulla donazione del maso (art. 5-bis, c. 3, D. Lgs. n. 228/2001) purché venga rispettato l'impegno annuale alla conduzione diretta del maso.

Diversamente, posto che la disciplina del compendio unico (c. 2, art. 5-bis, D.Lgs. n. 228/2001) è distinta da quella del maso chiuso, per l'AdE, in caso di permuta, si decade dalle agevolazioni fruite per il compendio unico.

Imposte dirette - IRPEF

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari Superbonus

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 158, 10.8.2026

Oggetto: Cessione quote immobiliari tra comproprietari – Determinazione della plusvalenza imponibile – artt. 67, c. 1, lett. b–bis) e 68, c. 1, del TUIR, in presenza di interventi edilizi agevolati (Superbonus 110%) sostenuti da altro comproprietario.

La Risposta n. 158/2026, dopo aver ripercorso la normativa e la prassi in tema di "plusvalenze Superbonus" ha confermato che, se solo una parte dell'immobile è stata acquisita per successione, la plusvalenza correlata a tale quota di proprietà è esclusa dall'ambito dell'art. 67, 1° c., lettera b-bis), del "TUIR", con conseguente imponibilità pro¬quota della sola parte di plusvalenza riferita alle quote di proprietà non pervenute per successione, ma per acquisto a titolo oneroso.

Inoltre, se i proprietari non sono in grado di individuare il «prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene ceduto», è possibile, ai fini della determinazione della plusvalenza, utilizzare il valore risultante da un'apposita perizia giurata, redatta da un professionista abilitato.

Da ultimo, se, come nel caso in esame, le spese per gli interventi "Superbonus" sono state sostenute da uno solo dei comproprietari, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione degli altri cedenti non può essere incrementato di tali spese.

Imposte dirette - IRPEF

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari in caso di cessione

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 157, 10.8.2026

Oggetto: Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di cessione infraquinquennale di un immobile congiuntamente alle relative pertinenze in presenza di un contratto preliminare stipulato anteriormente al decorso del quinquennio – art. 67, c. 1, lettera b) del Tuir.

L'interessante Risposta n. 157/2026 ha fornito utili chiarimenti in merito al regime impositivo delle plusvalenze immobiliari, conseguite da due coniugi residenti all'estero, nello specifico un'abitazione, un campo da tennis e un campo da padel (entrambi pertinenziali all'abitazione) acquistati in tre momenti diversi e destinati a essere ceduti unitariamente, previa sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita.

In particolare, chiarendo meglio la portata della Risposta n. 83/2018, l'Agenzia, ha precisato che la plusvalenza ritratta dalla cessione infraquinquennale del campo da padel – in quanto acquistato separatamente dall'abitazione - sarà soggetta a imposizione, per la quota parte del corrispettivo a esso imputabile, con il regime dei redditi diversi (art. 67, 1° c., lettera b) e art. 68 del "TUIR"), a nulla rilevando, ai fini dell'esenzione, la sua natura pertinenziale.

Per contro, resta confermato il diritto all'esenzione delle plusvalenze generate dalla cessione – per esse ultraquinquennale - dell'abitazione e del campo da tennis, a nulla rilevando, in senso preclusivo, che la vendita venga preceduta da un preliminare, sottoscritto prima del decorso del quinquennio dall'acquisto, stante la sua natura meramente obbligatoria.

Relativamente al campo da padel, qualora la caparra sia imputata ad acconto sul corrispettivo (art. 1385 c.c., la plusvalenza sarà da calcolare ¬ applicando i criteri dell'art. 68 "TUIR" – sulla quota del corrispettivo imputabile a tale cespite, comprensivo dell'acconto già ricevuto, e sarà imponibile nell'anno di imposta della stipula del contratto definitivo (Cass. V, n. 17960/2013).

Riproduzione riservata Ⓒ