Imposte indirette - IVA

Immobili, credito IVA derivante dai costi di opere di demolizione, di bonifica e di urbanizzazione

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 192 del 27.10.2026

Oggetto: Rimborso a favore di SICAF del credito IVA derivante dai costi di opere di demolizione, di bonifica e di urbanizzazione realizzate su beni immobili propri e di terzi. Artt. 30, 2° c., lettera c), e 38–bis, c. 2, del DPR 633/72. Art. 8, D.L. 25.9.2001, n. 351.

L'interessante Risposta 192/2026, conseguente al quesito formulato da una Sicaf immobiliare con riferimento a una complessa operazione edilizio - urbanistica, ha confermato che nella nozione di ''immobili costituenti patrimonio del fondo'' (la cui normativa è applicabile anche alle Sicaf) rientrano non solo quelli acquistati direttamente, ma anche quelli realizzati nell'ambito di interventi immobiliari promossi dal Fondo stesso, sicché può essere rimborsabile (anche con richiesta di rimborso del credito maturato per periodi infrannuali) l'IVA afferente alle spese di acquisto o di costruzione, oltre che di manutenzione, relative a detti immobili di proprietà, da qualificarsi alla stregua di ''beni ammortizzabili''.

Diversamente, con riguardo ai costi sostenuti per opere che insistono su aree non appartenenti al patrimonio della SICAF, ma meramente ''detenute'' dalla stessa per l'esecuzione delle opere, e di proprietà di terzi (tra cui il Comune), l'AdE ritiene che non possa trovare applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 30, 2° c., lettera c), e 38¬bis, DPR 633772; né, tantomeno, la disciplina speciale dell'art. 8, D.L. 351/2001. La ragione di ciò viene ravvisata nel fatto che l'esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento realizzati su beni di proprietà di terzi dei quali ha disponibilità in virtù di un titolo giuridico ma che, tuttavia, tale requisito, da solo, non è sufficiente a consentire il diritto al rimborso, dovendo trattarsi di opere realizzate su beni di terzi necessariamente e in concreto strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta, il che richiede – al fine di poter qualificare un bene come strumentale – che ne sia riscontrata l'effettiva connessione/strumentalità con l'espletamento della propria attività, risultando pertanto imprescindibile valutare, oltre alla durevolezza della detenzione, l'effettiva destinazione del bene alla attività imponibile svolta a valle, requisito che nel caso di specie non sussiste, essendo tali immobili destinati a confluire nella disponibilità dei soggetti proprietari/concedenti per finalità eminentemente pubblicistiche.

La SICAF aveva invece espresso l'avviso che anche tali opere rientrassero fra quelle aventi diritto al rimborso dell'IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, 2° c., lettera c), del DPR 633/72, alla luce dei chiarimenti interpretativi resi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 13162/2024 e delle indicazioni fornite dall'AdE nella risoluzione 20/E/2025.

Imposte sui redditi

Regime speciale per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 190 del 23.10.2026

Oggetto: Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero –Estensione del periodo agevolabile in caso di immobile ricevuto in donazione – Non applicabilità dell'articolo 44, c. 3–ter, D.L. 31.5.2010, n.78

La riposta 190/2026 ha precisato che, considerata l'identità di ratio del ''regime speciale per lavoratori impatriati'' e degli ''incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero'' nonché la sostanziale sovrapponibilità delle relative disposizioni, anche ai fini dell'allungamento del periodo di applicazione degli incentivi in questione, l'acquisto dell'unità immobiliare residenziale in Italia debba essere effettuata dal docente o dal ricercatore a titolo oneroso. Nel caso oggetto di esame, pertanto, l'Istante che, successivamente al trasferimento in Italia della residenza (ex art.2, TUIR), ha ricevuto in donazione un'unità immobiliare, non potrà fruire, ai sensi del comma 3¬ter dell'art.44, D.L. n. 78/2010, degli ''incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero'' per il più ampio termine ivi previsto.

Imposte indirette

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 183 del 15.10.2026

Oggetto: Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani –Mantenimento dell'agevolazione in caso di fusione per incorporazione intervenuta nel quinquennio dall'acquisto agevolato – Art. 2, c. 4–bis, D.L. 194/2009 e art. 9, 2° c., DPR 601/1973.

Due società agricole, qualificate "IAP" e appartenenti allo stesso gruppo, intendono procedere a una fusione per incorporazione.

All'esito della ricognizione della normativa e della giurisprudenza, La Risposta 183/2026 conclude che la fusione non comporta decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici situati nei territori montani, precisando che la conservazione delle agevolazioni resta subordinata alle seguenti condizioni:

- ¬ l'Incorporante mantenga la qualifica di società agricola IAP, senza che, a tali fini, sia necessario che tale qualifica perduri per il tramite del medesimo amministratore IAP della incorporata;

¬- l'Incorporante prosegua effettivamente la coltivazione o conduzione diretta dei fondi fino al completamento del quinquennio decorrente da ciascun acquisto agevolato.

Nella richiesta di registrazione dell'atto di fusione dovrà essere indicato nel quadro C il codice negozio ''C000¬Atto di fusione di società di qualunque tipo'', previsto dall'Allegato 5 al D.M. Finanze 15.12.1977, n.13348.

Imposta ipotecaria

Atto di cessione di credito garantito da ipoteca volontaria

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 182 del 15.10.2026

Oggetto: Esenzione dall'imposta ipotecaria di un atto di cessione di credito garantito da ipoteca volontaria, a garanzia di un finanziamento che accede al regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. Artt. 15 e segg., DPR n. 601/1973.

Un notaio è incaricato della stipula di un atto di finanziamento a medio lungo termine, tra una SpA e una banca, per il quale verrà richiesto il regime agevolativo dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (art. 17, DPR 601/1973), e della successiva formalità di annotazione di una cessione di credito, assistito da garanzia ipotecaria.

La SpA, a garanzia della restituzione di tale finanziamento, intende cedere alla banca pro solvendo un proprio credito garantito da ipoteca volontaria, cessione che dovrà essere annotata a margine dell'iscrizione dell'ipoteca volontaria, a sensi art. 2843 c.c.

Il notaio chiede, quindi, se detta formalità di annotazione del trasferimento del credito, garantito da ipoteca volontaria, conseguente alla cessione del credito stesso a garanzia di un finanziamento che accede al regime dell'imposta sostitutiva, possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta ipotecaria.

La Risposta 182/2026 esprime il parere che la formalità di annotazione del trasferimento del credito, garantito da ipoteca volontaria, possa essere attratta nel regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, con esenzione dall'imposta ipotecaria, a condizione che la stessa cessione di credito si ponga a garanzia di un finanziamento per il quale, al ricorrere delle condizioni oggettive e soggettive richieste, sia esercitata l'opzione per iscritto del regime in argomento nell'atto stesso di finanziamento, come previsto dall'art. 17, DPR 601/1973.

Ai fini della valutazione dell'inerenza della garanzia rispetto all'operazione di finanziamento, é, inoltre, rilevante la condizione che la finalità di garanzia della cessione di credito risulti evidente dalla lettura del contratto di finanziamento, sia nel caso la cessione avvenga con lo stesso contratto di finanziamento, sia nell'ipotesi in cui l'atto di cessione avvenga successivamente a quello di finanziamento in cui è stata esercitata per iscritto l'opzione per il regime sostitutivo.

Imposte indirette - IVA

Acquisto con installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico

Agenzia delle entrate – Risposta a interpello n. 181 del 15.10.2026

Oggetto: Aliquota IVA applicabile in misura ordinaria all'acquisto con installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico già operante

La Risposta 181/2026 precisa che il sistema di accumulo oggetto dell'interpello costituisce infrastruttura funzionalmente collegata all'impianto fotovoltaico già esistente, ma tecnicamente distinta dall'impianto di generazione/produzione di energia elettrica. Pertanto, poiché l'accumulatore non è finalizzato a produrre energia ma soltanto a immagazzinarla, esso non può qualificarsi come componente finito concretamente utilizzato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in quanto quest'ultimo, anche senza l'accumulatore, è già in esercizio e idoneo alla produzione di energia elettrica, né l'accumulatore può essere considerato un ampliamento ovvero nuova ''parziale'' costruzione dell'impianto fotovoltaico già esistente.

Per quanto precede, l'AdE reputa che l'aliquota IVA agevolata del 10% (n. 127¬quinquies, Tab. A, parte III, DPR 633/72) non sia applicabile alla cessione dell'accumulatore, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.

Catasto

Dismissione delle credenziali Sister per l'accesso ai servizi telematici

Agenzia delle entrate, Provvedimento prot. n. 278149/2026 del 13.10.2026

Oggetto: Dismissione delle credenziali Sister per l'accesso ai servizi telematici di pubblicità immobiliare e catastali e modalità di autenticazione conformi alle disposizioni in materia di identità digitale e alla disciplina relativa alla sicurezza informatica.

Il Provvedimento in oggetto disciplina la dismissione delle credenziali Sister utilizzate per l'accesso ai servizi telematici catastali e di pubblicità immobiliare erogati dall'AdE e definisce le modalità di accesso ai medesimi servizi.

Dal 15.11.2026 non saranno più rilasciate le credenziali Sister per l'autenticazione degli utenti dei servizi di aggiornamento e di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.

Entro il 31.12.2026 saranno progressivamente disattivate le credenziali Sister secondo un piano, articolato per profilo di convenzione e per tipologia di adesione ai servizi, che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'AdE con preavviso di almeno 10 giorni.

Gli utenti interessati dal piano, già in possesso di credenziali Sister, dalla data di rispettiva dismissione accederanno ai servizi telematici resi disponibili mediante la piattaforma Sister con autenticazione all'area riservata del sito internet dell'AdE, attraverso i seguenti strumenti: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); Carta d'Identità Elettronica (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS); credenziali Fisconline/Entratel, nei casi previsti.

I suddetti strumenti di accesso saranno utilizzati anche dai nuovi utenti che dal 15.11.2026 chiederanno di stipulare convenzioni o aderiranno ai servizi di presentazione per l'accesso, tramite l'area riservata del sito internet dell'AdE, ai servizi telematici resi disponibili sulla piattaforma Sister.

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