In un condominio va effettuata la manutenzione straordinaria di una lunga balconata perimetrale del primo piano, che, a differenza di quelle ai piani superiori (in ferro e vetro), è composta da blocchi di calcestruzzo armato, in cemento liscio. Questi blocchi si stanno progressivamente sbriciolando sia nella zona bassa che nel davanzale superiore, con crepe, iniziate nelle parti interne e tendenti a estendersi verso quelle esterne, scoprendo sempre più i ferri interni arrugginiti dell’armatura. Si è deciso di procedere a una ristrutturazione, mediante inserimento di malta e fibre strutturali di rinforzo nelle zone ammalorate. Si ritiene che questi parapetti-monoblocco della balconata siano a tutti gli effetti parti integranti dell’estetica della facciata dello stabile, costituendo, come tali, parti comuni, ex articolo 1117, n. 1, del Codice civile, in base al quale «sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate». In dipendenza di ciò, si chiede conferma del fatto che l’ammontare della spesa è da ripartire per millesimi tra tutti i condòmini dell’intero edificio.
Nel caso descritto occorre muovere dalla distinzione, costante in giurisprudenza, tra il balcone aggettante quale proiezione dell’unità immobiliare - normalmente di proprietà esclusiva - e gli elementi esterni, che, per conformazione e funzione, si inseriscono stabilmente nel prospetto dell’edificio. La balconata perimetrale del primo piano, composta da parapetti...