Condominio

Il Comune deve argomentare in dettaglio il suo no al passo carrabile che facilita l’accesso al condominio

Bisogna tenerne conto se quest’ultimo presenta relazioni di Vigili del Fuoco e Polizia municipale favorevoli invece all’apertura

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di Annarita D’Ambrosio

La relazione di Vigili del Fuoco e polizia municipale è decisiva ai fini della richiesta di apertura di un passo carrabile di accesso ad un condominio. Il Comune, che ne aveva negato l’autorizzazione, era tenuto a rivedere la sua posizione argomentando il diniego in maniera dettagliata. Lo precisa il Tar Sicilia, sezione di Catania, nella sentenza 01503/2023 depositata l’8 maggio.

I fatti di causa

A rivolgersi ai giudici amministrativi un supercondominio costituito da 7 palazzine realizzate su un'area privata recintata. Agli stabili si accedeva unicamente - si legge nell’atto - attraverso un cancello elettronico ubicato su una piccola stradina che si diparte dal predetto viale e che consente il passaggio soltanto ad un veicolo alla volta. A causa delle difficoltà di accesso determinate dalle piccole dimensioni della stradina, nel passato si erano verificati diversi inconvenienti, uno dei quali aveva visto protagonisti i Vigili del Fuoco che, in occasione di un'emergenza, non erano potuti accedere con l'autobotte all'interno dell'area condominiale.

Da qui la richiesta del condominio al Comune di autorizzazione all'apertura di un varco carrabile, con montaggio di cancello ed opere connesse, sul lato est dell'area condominiale, prospiciente un'area pubblica di parcheggio. Il Comune si oppone: l'apertura del passo carrabile avrebbe interferito - scrive - con l'aiuola realizzata a perimetrazione del parcheggio pubblico ove sono piantumati alberi ad alto fusto che sarebbero stati eliminati. Non solo: andava realizzata una rampa per annullare il dislivello fra l'area del condominio e l'area del pubblico parcheggio, in cui risultavano peraltro ridotti i posti auto. No quindi del Comune e rigetto della domanda.

La modifica del progetto

Il condominio però non demorde e rielabora il progetto offrendo la soluzione alle problematiche esposte, eliminando il problema del dislivello e preservando gli alberi, benché non di alto fusto, e limitando al massimo la riduzione di stalli a parcheggio, comunque sempre utilizzato in misura non superiore al 20%. Interventi ancora non sufficienti però secondo l’amministrazione comunale, secondo la quale il passo carrabile era da ritenersi superfluo considerata la presenza di altre tre ingressi di tal tipo all’area condominiale.

La decisione del tribunale amministrativo

Il Tar non concorda e precisa che il diniego non aveva considerato le istanze di Vigili del Fuoco e Polizia municipale allegate al nuovo progetto presentato dal condominio, in particolare i vigili avevano evidenziato le estreme difficoltà per raggiungere con i mezzi di soccorso l'area condominiale utilizzando gli attuali varchi esistenti, circostanza che poteva essere eliminata solo con la realizzazione del nuovo accesso.

Il Tribunale amministrativo respingendo la sussistenza di omessa applicazione del Codice della Strada e riconoscendo ampia discrezionalità al Comune nel respingere le richieste anche oltre i casi indicati dal Dpr 495/1992 (distanza di 12 metri dalle intersezioni/ accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli/ separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale), ritiene però - come detto - fondato il richiamo del condominio ricorrente alle relazioni di vigili del fuoco e polizia municipale. Nell'adottare il diniego, il Comune non ha tenuto conto neppure delle modifiche apportate in sede progettuale.

Conclusioni

Nel comunicare il diniego il Comune non lo aveva sufficientemente argormentato. Seppur non era tenuto a confutare in dettaglio ognuna delle osservazioni avanzate da controparte, è altrettanto vero che - specie dinanzi ad una pluralità di elementi, come nel caso di specie - l'amministrazione era comunque tenuta all'esplicazione delle ragioni contrarie, anche attraverso una ripresa degli argomenti pregressi addotti dal ricorrente (Consiglio di Stato, sezione VI, 14 novembre 2022, numero 9954).

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