La domanda
La domanda
Con regolamento approvato tramite regolare delibera, il cortile condominiale è stato adibito a parcheggio delle autovetture dei condòmini (negli spazi contrassegnati, con uso turnario e col pagamento di un canone). Nella configurazione dei posti, si è tenuto conto che nel cortile insistono locali a destinazione commerciale, per cui è stata lasciata nelle vicinanze una fascia libera dalla zona parcheggio auto. Un condomino che ha recentemente acquistato uno di questi immobili (categoria C/1) ha comunicato che intende predisporre un cambio di destinazione per adibirlo a box auto e, successivamente, chiedere al condominio di modificare la configurazione dei posti, eliminandone un paio così da consentire il libero accesso delle auto nel suo locale. L’iniziativa del condomino (che pure aveva approvato il regolamento) può essere considerata innovazione ? E il Condominio può opporsi alla sua richiesta?
A norma del combinato disposto di cui agli articoli 1135 e 1138 del Codice civile, l'assemblea dei condòmini ha il potere di disciplinare l'uso delle cose comuni ma non rientra nell'ambito delle proprie attribuzioni il compito di inibire o limitare lo sfruttamento delle proprietà private. Se procedesse a tanto la delibera sarebbe invalida, anzi nulla per esorbitanza dei poteri esercitati dall'organo collegiale condominiale (Cassazione, 9839/2021). Premesso questo, il diverso sfruttamento dell'immobile privato da parte del proprietario all'interno di un condominio è sì – per come rappresentato dal lettore - in grado di incidere nella regolamentazione dell'area di parcheggio, costringendo la stessa assemblea a rideterminare necessariamente le modalità di sfruttamento dell'area, con la riorganizzazione degli spazi e/o dell'uso turnario dei singoli stalli ricavati. A nulla rileva, pertanto, l'approvazione del regolamento originario se sussiste un mutamento dello stato dei luoghi legittimamente disposto da parte di un privato e comunicato al condominio, né si può opporre al medesimo il divieto di modificare la destinazione d'uso del relativo immobile – ove ne abbia diritto – solo perché aveva contribuito, quale avente diritto, a generare il regolamento d'uso originario.



