Condominio

Il condomino in conflitto di interessi ha diritto ad essere convocato all'assemblea?

Non c’è un orientamento giurisprudenziale univoco sul tema che è stato trattato, da ultimo, dalla Corte d’appello di Milano

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di Fulvio Pironti

Nell'ipotesi di delibera assembleare volta ad autorizzare l'amministratore e il legale a partecipare al procedimento mediatorio attivato da un condomino contro il condominio, poiché la compagine si scinde di fronte all'oggetto della lite basato su contrapposti interessi, il singolo non ha diritto ad essere convocato all’assemblea e tantomeno a domandarne l’annullamento per la omessa convocazione. È il principio reso dalla Corte di appello di Milano con sentenza numero 891 pubblicata il 15 marzo 2023.

Il caso

Il Tribunale di Como ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad annullare la delibera adottata dall'assemblea in quanto il condomino opponente, versando in situazione di conflitto, difettava dell'interesse ad agire. Quest'ultimo ha impugnato tale responso dinnanzi alla Corte territoriale di Milano prospettando diversi profili di critica.

I profili di censura

Innanzitutto, ha rilevato che, in relazione all'azione di annullamento delle delibere, essendo l’interesse ad agire costituito dall’accertamento dei vizi formali, la legittimazione ad agire del condomino non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello teso alla rimozione dell’atto impugnato. Perciò se, da un canto, l'appellante versa in conflitto di interessi con il condominio in quanto l'ordine del giorno dell'adunanza assembleare si incentra sulla possibilità del condominio di aderire al procedimento mediatorio (attivato dall'impugnante contro l'ente condominiale), dall'altro, ha comunque diritto ad essere convocato in assemblea.

La censura si sofferma anche sulla circostanza che secondo il tribunale comasco l'assemblea non ha deliberato argomenti non previsti all'ordine del giorno. Per l'appellante, la previsione dell'oggetto «varie ed eventuali», rispetto al quale non versa in conflitto di interessi, rende illegittima la omessa convocazione. Avendo discusso il merito della lite, l'assemblea non si è limitata a rilasciare il mandato all'amministratore e al legale del condominio per permettere di intervenire nel procedimento mediatorio.L'ulteriore critica mira a contrastare la parte motiva con cui si è ritenuta assente la legittimazione in capo all'impugnante per eccepire l'invalidità delle deleghe assembleari rilasciate da altri condòmini (in un caso, la delega non è stata conferita da entrambi i comproprietari o dal rappresentante della comunione e nel secondo non risulta che il condomino sia stato designato per iscritto come rappresentante della comunione).

Le ragioni decisorie

La Corte di appello ambrosiana ha ritenuto il gravame immeritevole di accoglimento. Ha rilevato che non tutti i deliberati presi dall'assemblea esprimevano valenza decisoria. Il riferimento è alle mere rettifiche dei dati anagrafici indicati nelle tabelle, peraltro disposta su richiesta dell'odierno appellante. In tal caso, la delibera integra un atto privo di contenuto decisorio per cui poteva essere adottato in autonomia dall'amministratore. Anche per la rettifica del riparto millesimale vale lo stesso ragionamento perché la delibera opposta non ha introdotto modifiche sostanziali al riparto spese (invero, la delibera approvata dall’assemblea ha riguardato unicamente il procedimento mediatorio promosso dal condomino nei confronti del condominio).

Al contrario, ha rinvenuto contenuti decisori nella delibera impugnata riguardante il rilascio dei mandati all'amministratore e al legale dell'ente condominiale per rappresentare il sodalizio nel procedimento mediatorio. Tuttavia - ha osservato la Corte - l'impugnante non ha diritto di partecipare all'assemblea in quanto la recentissima pronuncia della Suprema corte (3192/2023) chiarisce che «in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione».

Per completezza, la Corte milanese affronta le censure afferenti alla violazione del regolamento di condominio sostenendo che, essendo l'impugnante estraneo al rapporto di delega, i vizi nei quali sono incorsi alcuni condòmini possono essere fatti valere solo dai deleganti o dai condòmini falsamente rappresentati (i quali, però, nel caso di specie non hanno contestato l'operato dei propri rappresentanti). Anche per tale ragione è stato rilevato il difetto dell'interesse ad agire dell'odierno appellante con riguardo ai vizi nel rilascio delle deleghe. In conclusione, la delibera approvata dall’assemblea riguarda unicamente il procedimento mediatorio (che prelude all'azione giudiziaria) promossa dal condomino nei confronti del condominio.

La recente posizione della Cassazione

La Corte meneghina ha definito la controversia adagiandosi sul recente pronunciato della Cassazione (3192/2023). Con riguardo alla delibera assembleare relativa alla controversia tra il condominio e il singolo condomino, quest'ultimo si pone come portatore di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale. Ne consegue che il condomino in lite con il condominio non deve essere convocato in assemblea e la delibera non si considererà inficiata a causa della omessa convocazione. D'altronde - soggiunge la Suprema corte - è consolidato e pacifico l'orientamento degli ermellini volto a ritenere che in ipotesi di controversia tra condominio e un condomino, la compagine condominiale si scinde di fronte all'oggetto della lite per dare origine a due gruppi antitetici di partecipanti al condominio (Cassazione 1629/2018, numero 13885/2014; per la giurisprudenza di merito Corte appello Bari 30 gennaio 2023, numero 129, Tribunale Savona 13 dicembre 2021, numero 941, Tribunale Roma 26 febbraio 2019, numero 4350).

La scissione della compagine condominiale in due gruppi portatori di contrapposti interessi incide sul diritto di partecipare all’assemblea. Sul canovaccio di quanto si verifica nel condominio parziale, muterà la composizione collegiale e le relative maggioranze.In definitiva, il condomino che si trovi in situazione di conflitto di interessi
a) non ha alcun diritto ad essere invitato all'assemblea,
b) né a partecipare alla discussione sull'argomento all’ordine del giorno,
c) né, ancòra, ad esprimere il proprio voto in quanto carente di interesse.

Su tale discussione il condomino è controparte, perciò portatore di un interesse in conflitto con quello del condominio.

L'indirizzo di legittimità contrapposto

Si registra contrastante opinione secondo cui il condomino in conflitto d’interessi ha sempre diritto ad essere convocato in assemblea, mentre la possibilità di esercitare il diritto di voto va verificata e valutata in concreto e può incidere sulla validità della delibera solo se risulta essenziale per raggiungere le maggioranze di legge. Il dato normativo previsto dall'articolo 1136, comma 6, del Codice civile impone che tutti i condòmini debbano essere adunati in assemblea. L’assemblea, invero, non può assumere delibere se tutti gli aventi diritto non siano stati regolarmente convocati. Il vizio derivante dalla omessa convocazione, anche di un solo condomino, rende annullabile il deliberato. Tant'è che l’articolo 66 delle disposizioni attuazione Codice civile sancisce che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la delibera può essere annullata ad istanza degli assenti o dissenzienti in quanto non ritualmente adunati.

È dunque lecito interrogarsi se il condomino ha sempre diritto ad essere convocato in assemblea, in specie quando versi in conflitto di interesse con il condominio.Il tema del conflitto di interessi tra condomino e condominio è stato affrontato dalla Cassazione (19131/2015) e dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Vicenza 5 ottobre 2021, numero 1827, Tribunale Roma 12 marzo 2019, numero 5363, Tribunale Roma 10 ottobre 2018, numero 19275). Si è sottolineato che il diritto alla convocazione assembleare è un diritto esteso a tutti i condòmini indistintamente, anche se portatori di posizioni in conflitto di interessi. In tale solco interpretativo si innesta l'interessante pronuncia della Corte di appello di Perugia ( 422/2021) secondo cui non si possono escludere dalla convocazione all’assemblea i condòmini potenzialmente in conflitto di interesse. I condòmini hanno sempre diritto di essere convocati in assemblea.

Non può negarsi il diritto ad essere convocati e ad intervenire all’assemblea poiché sussiste il diritto ad esporre le proprie argomentazioni anche se il voto del condomino escluso non risulti determinante per l’approvazione della delibera né interferisca sul funzionamento dell’assemblea. Sussiste un concreto interesse meritevole di tutela dei condòmini non convocati poiché la loro partecipazione alla discussione sul procedimento di mediazione può prevenire il radicamento di un contenzioso. La Corte di legittimità (19131/2015) ha infatti chiarito che «le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono sempre inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, ai fini sia del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condòmini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (ma non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto…».

Considerazioni conclusive

In realtà, a ben vedere, sembrerebbe che entrambe le posizioni, per quanto diametralmente antitetiche, presentino aspetti meritevoli. Così come è corretta la carenza di interesse a ricevere la convocazione con la conseguenza che la esclusione risponde a criteri di giustezza, altrettanto corretta è la tesi di offrire ai contendenti una ulteriore opportunità mirata a deflazionare il contenzioso (quindi, la possibilità per le parti di risolvere la diatriba nella sede assembleare). Ritenendo che il confine fra il giusto e l'ingiusto e fra il legittimo e l'illegittimo sia oltremodo labile si auspica che la particolare questione venga sottoposta al vaglio dalle Sezioni unite. Se non altro per offrire certezze agli amministratori i quali, vista la presenza dei contrapposti indirizzi giurisprudenziali, si vedrebbero esposti ad inutili impugnazioni delle delibere.

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