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Il condomino non può fare appello contro la sentenza sulla validità di una delibera assunta dall’assemblea

L’unico legittimato è l’amministratore e il singolo non può proporre alcuna autonoma impugnazione né in via principale né in via incidentale

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di Giovanni Iaria

Spetta esclusivamente all'amministratore del condominio proporre appello contro la sentenza che decide sulla legittimità di una delibera assunta dall'assemblea condominiale. L'acquiescenza del condominio alla sentenza che decide sull'impugnazione della delibera preclude al singolo condòmino di proporre appello, anche se intervenuto nel giudizio. Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza numero 22952, pubblicata il 22 luglio 2022.

La vicenda

La disputa giudiziaria nasce dal giudizio promosso da due condòmini i quali convenivano innanzi al Tribunale contro il proprio condominio chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità di una delibera assunta dall'assemblea condominiale nella parte in cui erano stati approvati i bilanci relativi a tre annualità di esercizio. Si costituiva il condominio contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Nel giudizio intervenivano alcuni condòmini che aderivano alle difese del condominio.

Le pronunce di merito e la decisione della Cassazione

L'impugnazione veniva accolta dal Tribunale. La sentenza di primo grado veniva impugnata da parte dei soli condòmini intervenuti. La Corte d’appello dava ragione a questi ultimi riformando la decisione del Tribunale e dichiarando, quindi, la legittimità della delibera impugnata. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dagli originari impugnanti, ha dichiarato inammissibile l'appello promosso dai soli condòmini intervenuti nel giudizio di primo grado, richiamando il principio secondo il quale «nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex articolo 1137 del Codice civile, i singoli condòmini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinuncia o acquiescenza alla sentenza da parte dell’originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione a impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest’ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame)».

Quest’ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all’intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell’amministratore nei giudizi relativi all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni (Cassazione, 2636/2021).

Spetta all’amministratore impugnare la sentenza

Nel caso esaminato, scrivono i giudici di legittimità nell'ordinanza in commento, non trattandosi di azione relativa alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma di controversia avente a oggetto l'impugnazione di delibera assembleare e, quindi, di un interesse comune dei condòmini, ancorchè in opposizione all'interesse particolare di uno di essi, l'unico legittimato passivo è l'amministratore. Di conseguenza, l'eventuale intervento del singolo condòmino per sostenere la validità della delibera impugnata è adesivo dipendente e, pertanto, avverso la sentenza che decide il giudizio non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale.