Le riparazioni urgenti rientrano pur sempre nell'obbligo di manutenzione a carico del locatore tanto che, attraverso l'applicazione dell'art. 1577, comma 2, cod. civ., a seguito dell'esecuzione delle riparazioni urgenti ad opera del conduttore, l'obbligazione di manutenzione a carico del locatore, di regola consistente in una obbligazione di fare, non si estingue, ma semplicemente si trasforma in una obbligazione pecuniaria. Pertanto, quando il locatore deve eseguire dei lavori di ristrutturazione...
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