Il danno prodotto dalle radici delle piante del giardino privato ma di uso condominiale è a carico di tutti
La partecipazione alle spese più che alla cosa è legata all’utilizzo del bene
Secondo la Cassazione, le spese di potatura, ma anche di manutenzione di alberi situati in un giardino privato al servizio di un'abitazione in condominio vanno sostenute da tutti i condòmini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio (tra le tante, Cassazione ordinanza 22573/2020). A tal riguardo è stato argomentato che le piante di alto fusto possano formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell'edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l'obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura.
Il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti Codice civile, non è infatti necessariamente correlato alla contitolarità della res, spesso piuttosto derivando dalla utilitas che essa arreca alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà.Ritenuto l'anzidetto, si ritiene che le spese di manutenzione, dirette e indirette (cioè anche quelle volte a prevenire il ripetersi del danno), a cui si fa riferimento nella domanda devono essere sostenute da tutti i condòmini, anche in ragione della previsione regolamentare che ascrive il valore del giardino privato all'utilità collettiva.
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