L’articolo 1117 del Codice civile inizia l’elencazione (che non è tassativa) delle parti che si presumono di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio - anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo – con l’indicazione di tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti. A queste si aggiunge, sebbene non venga citato...

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