L’articolo 1127 del Codice civile stabilisce che, salvo che risulti altrimenti dal titolo, nuovi piani o nuove fabbriche (denominate sopraelevazioni) possono essere elevate sopra l’ultimo piano di un edificio già esistente dal proprietario dell’ultimo piano dell’edificio e dal proprietario esclusivo del lastrico solare. Sono previsti però alcuni limiti: la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono ed inoltre gli altri condòmini possono opporsi alla sopraelevazione...
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