L’articolo 1130 del Codice civile elenca le attribuzioni dell’amministratore, che si aggiungono a quelle previste dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge. Il successivo articolo 1131 dispone invece che, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio contro i condòmini o i terzi. Inoltre l’amministratore può essere...
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