L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile riguardo all’usufruttuario dell’immobile, stabilisce che l’usufruttuario esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, mentre nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto previsto dall’articolo 1006 del Codice (facendo eseguire a proprie spese, con diritto...
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