Il diritto condominiale preso sul serio: quando una delibera può essere impugnata anche da chi l’ha votata
Il condomino favorevole può sollevare la nullità del deliberato in ogni tempo qualora dimostri l’interesse sopravvenuto ad agire in tal senso
L’articolo 1137 del Codice civile contiene la disciplina sull’impugnazione delle deliberazioni approvate dell’assemblea di condominio e, dopo avere stabilito che le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condòmini, dispone che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni. La disposizione precisa che il termine di trenta giorni decorre dalla data della deliberazione per i condòmini dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per i condòmini assenti all’assemblea.
Il termine dei 30 giorni
Naturalmente il termine dei trenta giorni per l’impugnazione si riferisce solo alle delibere che rientrano fra quelle annullabili e non anche alle deliberazioni nulle, che invece possono essere impugnate dai condòmini senza limiti di tempo.Per quanto riguarda le delibere annullabili, quindi, al condomino assente è consentito conteggiare i trenta giorni per l’impugnazione a partire dalla data in cui riceve il verbale e non da quella in cui si svolge l’adunanza (alla quale non è presente e così, se anche lui fosse tenuto a fare ugualmente riferimento a quella data, risulterebbe penalizzato rispetto ai condòmini presenti).
Attraverso questa prescrizione l’articolo 1137 garantisce il diritto di impugnare una delibera adottata dall’assemblea condominiale a tutti i condòmini che, presenti o assenti, non hanno votato a favore della sua approvazione.Esiste però un altro caso, che fuoriesce da questa impostazione normativa, in cui è ugualmente ammesso il diritto di impugnazione. Si tratta, anzi, di una ipotesi molto importante ed è proprio per questo motivo che rappresenta una eccezione alla regola generale prevista dall’articolo 1137.
L’impugnazione delle delibera nulla
È l’ipotesi dell’impugnazione della delibera nulla; in tal caso infatti anche al condomino che nel corso dell’assemblea ha votato a favore della delibera è consentito impugnarla.Così le ipotesi del condomino assente o dissenziente, che erano presenti fin dalla versione originaria della disposizione del Codice civile, a cui la legge di riforma del condominio 220/2012 ha aggiunto la legittimazione ad impugnare le delibere condominiali anche per il condomino astenuto, vengono completate col riconoscimento del diritto di impugnazione, ma solo con riguardo alle deliberazioni nulle, anche al condomino che ha votato in senso favorevole. In questo modo sono ampliate le possibilità di impugnazione delle delibere condominiali, estendendo la tutela giudiziaria di cui si possono avvalere i condòmini.
Ma come si giustifica il riconoscimento del diritto di impugnazione delle delibere nulle anche al condomino che ha votato a favore della stessa delibera che poi impugna?Nell’ultima decisione emessa in proposito (Cassazione sentenza 14 giungo 2013, numero 15042, relativa ad una delibera dell’assemblea condominiale che aveva per oggetto la modifica, senza il consenso di tutti i condòmini, dei criteri legali e di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune) viene rilevato che trova applicazione l’articolo 1421 del Codice civile (secondo cui, tranne che in presenza di differenti disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice) e che quindi le azioni di nullità relative alle delibere condominiali possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse, compreso lo stesso condomino che abbia partecipato con il suo voto favorevole alla formazione della delibera nulla.
La dimostrazione di interesse
È richiesto soltanto che egli alleghi e dimostri di avervi interesse nel senso che dalla deliberazione assembleare derivi un apprezzabile pregiudizio a suo carico, dato che non opera nel diritto sostanziale la regola processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità non può farla valere. Nel caso specifico è stata ritenuta affetta da nullità una deliberazione dell’assemblea condominiale che, in assenza del consenso di tutti i condòmini, aveva preteso di modificare i criteri, previsti dall’articolo 1123 del Codice civile o dal regolamento contrattuale, di riparto delle spese per la prestazione di servizi nell’interesse comune, in considerazione del fatto che le deroghe venivano ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà che invece esige una convenzione a cui egli aderisca; e quindi è stata ammessa l’impugnazione azionata da un condomino che aveva votato in suo favore.
Nello stesso senso può essere ricordata anche Cassazione sentenza 6 ottobre 2000, numero 13331, secondo cui nel condominio la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti, nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si ricade in tema di nullità.
Adempimenti IMU per l’anno 2025
a cura di Antonio Piccolo - Dottore commercilista e revisore dei conti