L’articolo 1129, comma 9, del Codice civile stabilisce che, salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del Codice civile stesso; e quindi, col ricorso - purché esista uno stato di ripartizione dei contributi approvato...

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