L’articolo 2 della legge 1086/1971 riserva la progettazione di opere in cemento armato e la relazione di direzione dei lavori ad un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito industriale nei limiti delle rispettive competenze. La Corte di cassazione (ordinanza 29227/2019) ha già interpretato dette norme e ha rigettato, anni fa, il ricorso di un geometra avverso una sentenza della Corte di appello, la quale gli negava il pagamento del suo onorario per la progettazione di un intervento statico...
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