Il giudice dell’opposizione al precetto non può valutare i motivi del merito del titolo giudiziale
Se l’esecuzione è promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo
La questione relativa all'autonomia del giudizio in cui si venga a formare il titolo giudiziale e quello, successivo, con in cui si metta in esecuzione il titolo predetto, resta sempre d'attualità. La questione, peraltro, trova ulteriore margine se solo si pensa che, prima dell'inizio dell'esecuzione, il codice di procedura civile impone al creditore di notificare l'atto di precetto. Quell'atto con cui si intima il pagamento di una determinata somma (o la consegna di una determinata cosa) preavvisando il debitore che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata. Sempre secondo il nostro codice di rito, il debitore ha diritto di promuovere opposizione al titolo esecutivo, oppure all'atto di precetto o, ancora, all'esecuzione. Il caso trattato dal Tribunale di Roma definito con la sentenza 18700 pubblicata il 30 novembre 2021, riguarda il caso di specie.
I fatti
Un condominio aveva notificato atto di precetto che veniva opposto con il giudizio definito con la sentenza in commento. Premetteva, l'opponente, di aver anche proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dal condominio. Per tale motivo, chiedeva al giudice di sospendere gli effetti dell'atto di precetto, in attesa che il giudice investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo definisse la causa. Sosteneva, infatti, che il decreto ingiuntivo opposto in separato giudizio era errato e che fosse necessario sospendere gli effetti della procedura esecutiva in attesa che venisse accertato il presunto credito.
Si costituiva il condominio che chiedeva il rigetto dell’opposizione deducendo che il credito era stato approvato con delibera assembleare non impugnata e che eventuali vizi del titolo dovessero farsi valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.Il giudice romano, qualificata la causa «quale opposizione all’esecuzione preventiva», rigettava la richiesta di sospensione per la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sospensione non ammissibile
La sospensione ex articolo 295 Codice procedura civile, si legge in sentenza, non è ammissibile per i limiti intrinseci all’ambito del sindacato del giudice dell’opposizione a precetto che, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale, formatosi pur a contraddittorio differito, è molto limitato.«Infatti, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale, l’opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso (a cui è ricondotta anche l’ipotesi di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, ma non quella di nullità della sua notifica ) - posto che tali rimostranze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell’apposito giudizio d’impugnazione cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo».
Infatti, per consolidata giurisprudenza, qualora l’esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (tra le tante Cassazione 22402/2008; Cassazione 20594/2007, Cassazione 8928/2006; Cassazione 9061/1999). Da ciò deriva che il giudice dell’opposizione a precetto non può deliberare i motivi del merito del titolo giudiziale in modo che non vi può essere alcuna situazione pregiudiziale.
Conclusioni
Infatti, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame (Cassazione 3277/2015; Cassazione 3667/2013). Peraltro, anche i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l’opposizione esecutiva preventiva o successiva. (Cassazione 26089/2005).
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