Condominio

Il nudo proprietario non deve risarcire i danni da infiltrazioni dell'immobile in cui vive l'usufruttuario

Decisivo, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità, il potere di fatto esercitato sulla cosa dal custode effettivo titolare del diritto reale di godimento

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di Roberto Rizzo

La responsabilità cagionata da cose in custodia ricade sul soggetto che ne abbia il pieno ed effettivo controllo, con la conseguenza che, qualora un immobile sia nell'esclusivo possesso dell'usufruttuario che vi risiede stabilmente, questi, e non il nudo proprietario, è chiamato a rispondere di eventuali danni da omessa manutenzione, ordinaria e straordinaria, cagionati a terzi. L'usufruttuario, infatti, a differenza del conduttore, che è un mero detentore qualificato, esercita una signoria di fatto, oltre che giuridica, sulla cosa oggetto del suo diritto reale, che è sufficiente a determinarne la responsabilità, quale titolare dell'animus possidendi (ossia, dell'intenzione di comportarsi come proprietario), per i danni da omessa custodia, indipendentemente dall'origine e dalla natura degli stessi.

I fatti di causa e la decisione

Sulla base di questi principi, contenuti nell'ordinanza 20429 del 24 giugno 2022, la Cassazione ha respinto, sul punto, il ricorso proposto dal nudo proprietario al 50% di un immobile, volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'appartamento in questione, (anche) nei confronti dell'altra nuda comproprietaria, per il 50% residuo.Quest'ultima, con il proprio comportamento omissivo, avrebbe concorso a determinare il deterioramento del ballatoio, delle tubazioni e dello scarico del bagno dell'immobile, cagionando, altresì, ulteriori danni da infiltrazioni anche all'appartamento sottostante, i cui proprietari, pure parti nel giudizio, si costituivano per far valere le proprie ragioni.

L'istante, dunque, già soccombente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello di Catania, ricorreva al terzo grado di giudizio, lamentando, tra le altre censure, un'errata applicazione dei principi derivanti dall'articolo 2051 Codice civile. Ad avviso del ricorrente, infatti, aveva errato il giudice del merito, tanto in primo che in secondo grado, nel mandare esente da responsabilità nella produzione dei danni la nuda (com)proprietaria, affermando che la stessa non era tenuta all’esecuzione dei lavori volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni lamentate.Invero, ad avviso della Cassazione, non può essere condivisa la ricostruzione fornita in proposito dal ricorrente per una dirimente considerazione di fondo.

La relazione fattuale con il bene

Dalle risultanze processuali è emerso che l'intimata non ha mai avuto alcuna relazione fattuale con il bene oggetto della sua nuda proprietà, né che sia mai stata avvertita dall'effettivo occupante usufruttuario del denunciato stato di degrado o dei danni causati, per effetto delle infiltrazioni, all'appartamento sottostante.Sottolinea la Cassazione come la responsabilità cagionata da cose in custodia ricade, infatti, solo sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la cosa sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia medesima (Cassazione 12280/2004).

Ciò vale anche per i pregiudizi conseguenti all’insorgere nel bene in custodia di un agente dannoso, costituito, nel caso di specie, dalle infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro, delle quali risponde sempre l’usufruttuario che abbia la disponibilità materiale e giuridica dell’immobile (Cassazione 5925/1993).

Conclusioni

In definitiva, dunque, va respinta la richiesta avanzata dal ricorrente, atteso che il principio di responsabilità impropriamente invocato, postula, alternativamente, o la qualità di proprietario della cosa (che ha dato luogo all’evento lesivo) che ne abbia l’effettivo godimento o, comunque, quella di soggetto terzo, tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria (Cassazione 38089/2021).Circostanze, queste, entrambe non ricorrenti nel caso di specie con conseguente, corretto, esonero da responsabilità della nuda (com)proprietaria evocata in giudizio.

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