La domanda

Con riferimento alla disciplina del diritto di precedenza, prevista dall’articolo 24 del Dlgs 81/2015 per i lavoratori a tempo determinato che abbiano svolto attività per oltre sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, si chiede di chiarire la sua concreta applicabilità ai portieri di condominio inquadrati nel Ccnl dei dipendenti da proprietari di fabbricati. In particolare, nel caso in cui un portiere, assunto a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi, abbia manifestato per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza, il condominio, quale datore di lavoro rappresentato dall’amministratore, è obbligato a riconoscere tale diritto in occasione di una successiva assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni? Si chiede inoltre se l’obbligo di informativa previsto dal Ccnl sui posti vacanti rafforzi tale tutela e quali siano le eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto della precedenza.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 aprile 2026

Nel caso descritto, il diritto di precedenza previsto dall’articolo 24 del Dlgs 81/2015 trova applicazione anche per i portieri di condominio inquadrati nel Ccnl dei dipendenti da proprietari di fabbricati, purché ricorrano tutte le condizioni stabilite dalla norma. In particolare, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in esecuzione di uno o più contratti...

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