Il proprietario dell’edificio pericolante deve sempre ripararlo
Il diritto di proprietà sugli edifici comporta la responsabilità giuridica di impedire che gli stessi, se non manutenuti, possano crollare e porre in pericolo l’incolumità delle persone, e tale dovere è tutelato dalla norma penale dell’articolo 677 Codice penale. L’obbligo per il proprietario di intervenire sull’edificio per assicurare la sua stabilità è primario e non necessita dell’intervento della pubblica autorità.
I fatti di causa
Il Tribunale condannava, per il predetto reato, il proprietario di un edificio, ...