Condominio

Il proprietario dell’edificio pericolante deve sempre ripararlo

di Giulio Benedetti

Il diritto di proprietà sugli edifici comporta la responsabilità giuridica di impedire che gli stessi, se non manutenuti, possano crollare e porre in pericolo l’incolumità delle persone, e tale dovere è tutelato dalla norma penale dell’articolo 677 Codice penale. L’obbligo per il proprietario di intervenire sull’edificio per assicurare la sua stabilità è primario e non necessita dell’intervento della pubblica autorità.

I fatti di causa

Il Tribunale condannava, per il predetto reato, il proprietario di un edificio, ...