Il quesito: in quali orari è lecito scrollare tappeti e tovaglie?
D. Sono proprietaria di un appartamento al piano terra. Mi sono lamentata con i condomini dei piani superiori perché spesso scrollano dalla finestra tappeti e tovaglie. Mi è stato risposto che il regolamento condominiale lo consente sino alle ore 10,00 del mattino. Questa norma regolamentare è legittima?
R. L'uso dei beni comuni, nonché le norme in materia di decoro dell'edificio risultano generalmente disciplinate nel regolamento di condominio.
Ex art. 1138 c.c. l'adozione di un regolamento risulta obbligatoria nel caso in cui i condomini siano in numero superiore a dieci unità ma, ciò non toglie la possibilità che anche qualora i condomini risultino in numero inferiore, gli stessi possano egualmente predisporre un apposito regolamento.
In base al secondo comma della norma citata, ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello eventualmente già esistente.
Nel quesito è stato evidenziato come la risposta del condomino soprastante è stata quella di contestare che detta condotta, ovvero lo sbattimento di tappeti e di tovaglie, risulterebbe “permessa sino alle 10.00 del mattino”.
Tale possibilità potrebbe infatti esser stata espressamente disciplinata nel regolamento del condominio de quo, nel quale potrebbero quindi essere stati anche prefissati degli appositi orari in cui risultano “consentite” tali operazioni, come generalmente avviene nella maggior parte dei Condomini.
I condomini potrebbero invece anche prevedere nel regolamento il divieto assoluto di effettuare dette operazioni.
In tale ultimo caso però, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, si evidenzia come al fine di prevedere il divieto assoluto di tali attività che, in quanto tali, priverebbero il singolo condomino della possibilità di un intervento senza dubbio necessario e che non può essere espletato all'interno della propria unità immobiliare, risulta necessaria una delibera presa all'unanimità e non in base ad una semplice maggioranza (cfr. Trib. Brescia, 16 luglio 2000, sentenza n. 3006).
In conclusione, e salvo la disamina del regolamento del condominio di specie, si deve ritenere come qualora il regolamento condominiale abbia previsto espressamente un determinato orario per l'espletazione delle attività in contestazione, le stesse risultano legittime e non possono essere vietate e/o contestate dal singolo condomino.