Il terrazzo a uso esclusivo che «copre» altri alloggi
di Augusto Cirla
La domanda
La domanda Un immobile condominiale, composto da cinque alloggi, ha un terrazzo di proprietà a uso esclusivo, che funge anche da tetto a quattro unità sottostanti. Le unità sottostanti hanno valori millesimali diversi, e sono coperte dal tetto in gradi diversi (rispettivamente al 50, 30, 15 e 5 per cento). In caso di rifacimento della pavimentazione del terrazzo, si chiede quali voci di spesa siano a carico esclusivo del proprietario del terrazzo e quali siano ripartibili tra tutti i condòmini (compreso il proprietario del terrazzo), considerato che i valori di superfici coperte e i millesimi sono diversi tra loro.
L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 maggio Per i proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietà esclusivi, esiste, a norma dell'articolo 1126 del Codice civile, l’obbligo di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione. Esso trova fondamento nel principio per cui i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilità che la cosa da ricostruire o riparare fornisce...