Condominio

Impugnazione della delibera assembleare, intellegibilità dei bilanci e mancata partecipazione alla mediazione

Per quest’ultima il condominio è passibile di sanzione pecuniaria

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di Agostino Sola


In un giudizio proposto per l'annullamento della delibera assembleare di approvazione dei bilanci di gestione, il Tribunale di Roma, Sezione V, sentenza 15947 del 31 ottobre 2022 con ampia e articolata motivazione prende posizione sul tema dei criteri di redazione del bilancio condominiale e sulle conseguenze della mancata partecipazione del condomino alla mediazione.

Il fatto

Un condomino, peraltro già amministratore del condominio, impugnava la delibera assembleare di approvazione dei bilanci di gestione dai quali risultava un quadro economico-finanziario ben diverso da quello risultante dai precedenti bilanci (curati dallo stesso condomino in qualità di amministratore).Risultava, in particolare, un saldo di cassa iniziale pari a zero e la diminuzione dei fondi di riserva accantonati.Prima del giudizio, il condomino formulava rituale istanza di mediazione. Nessuno partecipava per il condominio. Si rendeva, dunque, inevitabile la coltivazione del giudizio.

All'esito della controversia, nella contumacia del condominio, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda presentata e, per l'effetto, annullava la delibera assembleare di approvazione dei bilanci, con condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria nei confronti del condominio per l'omessa ingiustificata partecipazione alla mediazione.

L'intelligibilità e la chiarezza dei bilanci

L'attore lamentava una serie di incongruità presenti nei bilanci approvati rispetto alla contabilità dallo stesso redatta fino all'epoca in cui era stato amministratore. Nell'argomentare la fondatezza della domanda, il Tribunale di Roma ha ricordato i principi fondamentali da seguire nella redazione dei bilanci condominiali: chiarezza ed intellegibilità.È, infatti, necessario che i condomini – anche quelli che non abbiano specifiche competenze nella lettura dei bilanci - riescano agevolmente a verificare e controllare i dati economici riferiti alla gestione condominiale poiché dall'approvazione dei bilanci e dai relativi piani di riparto viene a sorgere immediatamente l'obbligazione di pagamento.

E così, allora, il rendiconto di gestione dovrà essere redatto con ordine e correttezza al fine di rendere intellegibili le voci di entrata e di uscita (senza che vi siano particolari regole di forma), queste ultime accompagnate dai relativi giustificativi di spesa.A mente dell'articolo 1130 bis Codice civile, il rendiconto condominiale si compone di un registro di contabilità (poi riassunto in un consuntivo ove le spese sono suddivise in base alle tabelle condominiali), da un riepilogo finanziario (insieme del conto economico e della situazione patrimoniale) e da una nota sintetica esplicativa.

La presenza di refusi ed errori nella redazione dei bilanci

Nel caso di specie è interessante soffermarsi sulle conseguenze indicate dal Tribunale di Roma nel caso in cui vi sia «l'assenza di una reale corrispondenza della situazione patrimoniale del condominio quanto alle entrate, alle spese e ai fondi disponibili». Tali incongruenze sono state interpretata come elemento di carenza di intelligibilità, intesa come chiarezza, ordine, correttezza e trasparenza necessaria nella redazione dei bilanci tale da comportare l’annullabilità della delibera assembleare di approvazione. Una simile situazione di incongruenze, discrepanze ed errori è stata equiparata all'ipotesi di bilancio non chiaro e non comprensibile ai condòmini tale da poter determinare l'annullamento della delibera di approvazione.

La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione

Esaurita la trattazione di merito, il Tribunale di Roma ha ritenuto di condannare il condominio al pagamento di una sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione alla mediazione. In tal senso, infatti, l'articolo 8, comma 4bis, Dlgs 28/2010, consente al giudice di condannare la parte non diligente al versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. La condotta di chi non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, infatti, frustra le esigenze deflattive del contenzioso sottese all'istituto. Da ultimo, si segnala l'esistenza di un crescente orientamento giurisprudenziale che ritiene tale sanzione addebitabile direttamente all'amministratore ove risulti che la mancata partecipazione sia dipesa da un fatto allo stesso ascrivibile.

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