L’articolo 1137 del Codice civile disciplina le impugnazioni delle delibere condominiali. Tale norma, con riguardo alle delibere prese in violazione della legge o del regolamento condominiale, stabilisce al II comma che «ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli ...

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