Condominio

Impugnazione delibere, costa caro avviare il giudizio

Il contributo unificato è correlato al valore della delibera e non alla somma in contestazione

di Annarita D’Ambrosio

Come determinare il contributo unificato nell’impugnazione delle delibere assembleari di condominio?

Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto era fissato in euro 103,30, cifra abrogata dall’articolo 2, comma 212, lettera c), numero 3, della legge 191/2009.

Cifra dunque ora non più predeterminata ma da stabilire di volta in volta. Secondo quale criterio chiede attraverso il canale Filodiretto al ministero di Giustizia il dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo?

Come noto, l’importo del contributo unificato da versare al momento dell’iscrizione a ruolo è determinato in base al valore della causa ovvero, in ragione della materia oggetto del contendere, secondo i criteri fissati dall’articolo 13 del Dpr 115 del 2002.

Se nell’atto manca la dichiarazione di valore, «il processo si presume del valore indicato al comma 1, dell’articolo 13 del Dpr 115 del 2002» ovvero dai 43 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro giungendo ai 1.686 euro per i processi di valore superiore a 520.000 euro.

Per quanto attiene al valore dei giudizi d’impugnazione delle delibere condominiali, scrive il dirigente ministeriale nel provvedimento pubblicato il 20 maggio in risposta al quesito postogli, è vero che, per diverso tempo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che «ai fini della determinazione della competenza per valore, bisogna fare riferimento all’importo contestato (ex articolo 12 Codice procedura civile), relativamente alla singola obbligazione contestata, e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio» (Cassazione 21227/2018; Cassazione 16898/2013; Cassazione 6363/2010).

Tuttavia, di recente, la Cassazione, mutando orientamento, ha statuito che «la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condòmini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro» (Cassazione ordinanza 19250/ 2021; Cassazione, sentenza 9068/ 2022).

Si conclude quindi che nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, il valore del procedimento, che ad ogni modo deve essere indicato nell’atto introduttivo, è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione.

Uno strumento che ha come fine ultimo evidentemente anche quello di limitare il ricorso all’autorità giudiziaria. Caliamo il tutto nella pratica: se per avviare il giudizio si deve pagare un contributo correlato al valore della delibera e non alla somma in contestazione, impugnare un atto ad esempio relativo ai lavori di manutenzione straordinari come il superbonus può costare caro, più di mille euro, solo per dare avvio al giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©