L’amministratore di condominio, alla cessazione dell’incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, ai sensi dell’articolo 1129, comma 8, Codice civile, non può continuare a esercitare tutti i poteri previsti dall’articolo 1130 Codice civile, né ha più diritto ad alcun compenso per l’attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno...
Riproduzione riservata Ⓒ


