Interpelli e superbonus: l'agenzia delle entrate tira i remi in barca
Con un documento di prassi, circ. 4/E del 7 maggio 2021, che tratta degli indirizzi operativi e delle linee guida sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti, l'Agenzia delle entrate coglie l'occasione per fare il punto sulla propria attività di risposta agli interpelli
Parrebbe essere che la citata circolare n. 4/E non abbia nulla a che vedere con il mondo del superbonus e delle altre detrazioni sugli immobili, tuttavia un certo legame, ed anche importantissimo, è ben visibile fra il documento e il mondo delle detrazioni immobiliari.
Sappiamo ormai tutti quanti che tali detrazioni in ambito immobiliare, connesse ad interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, risparmio energetico e sismabonus, tengono banco con i loro dubbi e le loro perplessità da ormai molti e molti anni.
Da ultimo, con l'introduzione ad opera del DL 34/2020, è arrivato il superbonus, la maxi detrazione del 110% che, nonostante le semplificazioni proposte dal DL 77/2021, porta con sé ancora molti lati oscuri sulla possibilità di accesso da parte dei contribuenti a questa vantaggiosissima detrazione.
Ragione per cui, a partire dal luglio 2020 si sono più che moltiplicate le istanze di interpello proposte all'agenzia delle Entrate al fine di ottenere risposte sicure prima di procedere con i lavori.
Da alcune statistiche è addirittura emerso che da luglio 2020 a maggio 2021 l'agenzia delle entrate ha risposto ad una media di circa 70 istanze di interpello in materia di detrazioni sugli immobili.
Vi è anche da aggiungere che l'istanza di interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.
Esistono cinque tipologie di interpello:
1. l'interpello ordinario consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale;
2. l'interpello probatorio consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali;
3. l'interpello anti-abuso consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un'operazione;
4. l'interpello disapplicativo consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni e crediti di imposta;
5. l'interpello sui nuovi investimenti consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti da effettuarsi sul territorio nazionle.
La formula di interpello che si adatta, dal punto di vista normativo, alle moltissime richieste dei contribuenti in materia di detrazioni immobiliari è quella dell'interpello ordinario, cioè il n. 1).
E' necessario ricordare che In tutti questi casi il parere espresso dall'agenzia delle entrate non è vincolante, non ha valore di consulenza e non esonera il contribuente, qualora segua il parere dell'agenzia, da eventuali controlli da parte di quest'ultima.
Tuttavia, ciò che non si deve dimenticare è che l'interpello non prevede una semplice domanda e ci si deve aspettare una risposta a titolo consulenziale da parte dell'agenzia delle entrate.
Anzi è necessario porre la domanda e fornire la risposta.
L'agenzia, successivamente, comunque entro 90 giorni dalla proposta dell'interpello, si esprime sulla correttezza della soluzione prospettata dal contribuente.
Il contenuto della circ. 4/E/2021
Come detto, proprio in materia di interpelli, il Fisco si è espresso con la circ. 4/E/2021 cercando di porre un termine e cercando di dettare le regole circa le proposte di interpello su superbonus e affini che, a quanto pare sono diventati un modo economico per richiedere consulenze e direttamente " alla fonte", senza, per altro, a volte, rispettare i parametri di quanto necessario e previsto dalla legge per la presentazione delle istanze. In particolare, si legge nella circ. 4/E/2021, facendo seguito ai chiarimenti già forniti con la circ. 31/E/2020, le questioni interpretative – che possono costituire oggetto di un'istanza di interpello – devono riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della stessa ad un caso concreto e personale. Per tale motivo, sono escluse dall'area dell'interpello, le istanze con le quali il contribuente si limita a richiedere esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, nel senso precisato dalla circ. n. 9/E del 1° aprile 2016, ovvero, non deve trattarsi di istanze «caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle entrate e che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1)».
Ad esempio, in materia di superbonus, l'Agenzia non interpreta la normativa edilizia, sicché alla stessa non può essere richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di non conformità urbanistica dell'immobile sul quale si intendono eseguire gli interventi agevolabili.
I requisiti minimi dell'interpello
Quanto affermato dal citato documento di prassi non implica che il fisco non risponderà più a istanze su superbonus e detrazioni similari, ma porrà sicuramente un freno. Infatti, sempre nella medesima circolare si ricorda che i requisiti minimi che devono caratterizzare il contenuto di un'istanza di interpello sono indicati nell'articolo 3 del Dlgs.156 del 24 settembre 2015, quali:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente i dati del suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
c) l'indicazione della procedura di interpello che si intende attivare fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 212 del 27 luglio 2000, (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo);
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
Nella pratica, l'agenzia delle entrate con la circ. 4/E afferma che non verranno più prese in considerazione istanze di interpello presentate incomplete e mancanti degli elementi di cui sopra, il che potrebbe rappresentare un problema per tutta quella platea di contribuenti e tecnici che non avendo soluzioni da applicare si affida alla risposta dell'agenzia delle entrate.