La domanda
In un condominio, sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, con detrazione fiscale del 50 per cento, ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986, Tuir. Dai documenti contabili, emerge che alcuni lavori sono stati eseguiti nel 2024, ma una parte delle relative fatture è stata pagata dal condominio soltanto nel 2025, tramite bonifico parlante effettuato dall’amministratore. Nel prospetto delle spese detraibili predisposto per i condòmini, tali importi risultano comunque collegati ai lavori 2024 e ripartiti per millesimi tra i proprietari. Ai fini della detrazione per interventi su parti comuni condominiali, deve prevalere il principio di cassa (legato all’anno in cui il condominio effettua il bonifico al fornitore) oppure può rilevare l’anno di esecuzione dei lavori? Il singolo condomino deve attenersi alla certificazione rilasciata dall’amministratore, o può detrarre la propria quota millesimale in base alla data effettiva di pagamento delle fatture da parte del condominio? Infine, in caso di errata imputazione temporale delle spese nella comunicazione all’agenzia delle Entrate, su chi ricadono eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 agosto 2026
Su indicazione della prassi erariale, la spettanza della detrazione fiscale al condomino è riconosciuta in forza del principio di cassa, assumendo rilievo il momento del pagamento delle spese da parte dell’amministratore. Più precisamente, al riguardo, può essere richiamato il passaggio della circolare 17/E/2023, nella quale si legge che, ai fini dell’imputazione al...



